Taglio rete slot, Tar Lazio: “Spetta al giudice civile risolvere le controversie nate tra concessionari e gestori”

Deve essere il giudice civile a dirimere le controversie tra gestori e concessionari sul taglio della rete delle slot attuato nel 2017. Lo stabilisce il Tar Lazio con una serie di sentenze appena pubblicate con cui dichiara il proprio difetto di giurisdizione. La vicenda inizia nel 2016 quando il Governo decide di ridurre il numero delle slot istallate in Italia, e stabilisce che ogni concessionario deve ridurre il proprio parco macchine del 30%. L’operazione viene effettuata in due trance: ciascun concessionario deve prima rimuovere il 15% delle macchine entro il 31 dicembre 2017, e poi effettuare un secondo taglio, sempre del 15%, entro il 30 aprile 2018. I gestori sostengono che il taglio avrebbe dovuto colpire in maniera uguale tutti i soggetti della filiera. Nei ricorsi – che riguardano la prima trance – invece lamentano di aver dovuto disistallare un numero di macchine ben superiore al 15%.

Il Tar tuttavia rinvia la questione al Tribunale Civile. Spiega infatti che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “si sia esclusivamente limitata a fornire ai concessionari indicazioni di massima relativamente all’attuazione delle disposizioni normative, con particolare riferimento al rispetto di valori come l’equità e la non discriminazione, raccomandando un’azione improntata ai principi di parità, imparzialità e proporzionalità propri dell’esercizio di pubbliche funzioni”. Ma ha poi lasciato “piena autonomia discrezionale in ordine alla scelta attuativa degli apparecchi da sottoporre al blocco operativo”; i concessionari quindi hanno potuto agire sulla base “di proprie autonome e libere valutazioni imprenditoriali”. In questo caso quindi la controversia non riguarda il “rapporto concessorio di pubblico servizio intercorrente tra lo Stato ed il concessionario”, ma un’attività che “si svolge nell’alveo del diritto privato”. E spetta la giudice civile dirimere “ogni questione relativa al rapporto privatistico tra il concessionario ed il singolo gestore”. lp/AGIMEG