Il TAR Lazio ha accolto in parte il ricorso presentato da un’azienda attiva nel settore del gioco lecito contro le licenze rilasciate a un’altra società dello stesso settore per l’esercizio di attività di slot e VLT e raccolta scommesse in locali situati a Viterbo. La decisione riguarda le licenze ex articolo 88 TULPS rilasciate dalla Questura di Viterbo e gli atti connessi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La ricorrente aveva contestato il rilascio dei titoli autorizzatori alla controparte sostenendo che l’Amministrazione non avesse verificato correttamente il rispetto della normativa regionale del Lazio sulle distanze dai luoghi sensibili. Secondo la ricorrente, la nuova sala giochi avrebbe inciso sullo stesso bacino di utenza e avrebbe dovuto essere sottoposta alle verifiche previste dalla legge regionale n. 5/2013.
I due filoni
I giudici hanno ritenuto parzialmente fondata l’eccezione di difetto di interesse con riferimento alla licenza per l’attività di raccolta scommesse. Su questo punto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché non è stato ritenuto sufficiente il solo dato della distanza tra gli esercizi per dimostrare un’effettiva interferenza economica tra le due attività.

Diversa la valutazione per l’attività legata agli apparecchi da gioco. Il TAR ha osservato che i due esercizi operano, almeno in parte, nello stesso settore e che la distanza tra le attività, indicata in circa 1,2 chilometri, rendeva plausibile un’incidenza sul medesimo bacino di utenza. Da qui il riconoscimento dell’interesse della ricorrente a contestare la licenza correlata.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la Questura di Viterbo non potesse considerare automaticamente applicabile il regime derogatorio previsto per le sale gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della normativa regionale. Secondo il TAR, la deroga ai limiti sulle distanze presuppone una effettiva continuità dell’attività economica, e non può essere fondata solo sulla precedente destinazione dei locali a sala giochi.
Per il TAR, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto qualificare l’istanza come nuova autorizzazione e procedere alla verifica del rispetto dei limiti distanziometrici previsti dalla legge regionale del Lazio. L’omessa valutazione di questi profili ha determinato l’illegittimità della licenza per slot e VLT.
In conclusione, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa alla licenza per la raccolta scommesse, ma lo ha accolto per la parte riguardante l’attività relativa agli apparecchi, annullando la licenza rilasciata dalla Questura di Viterbo e gli atti presupposti e connessi. L’Amministrazione dovrà ora riesaminare la vicenda verificando il rispetto delle distanze. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. sm/AGIMEG

