Slot e VLT, TAR Piemonte annulla lo stop del Comune di Torino ai giochi leciti in un bar

Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso di un uomo, titolare di un bar-tabacchi a Torino, annullando il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inammissibile e archiviato con esito negativo la Scia presentata il 3 gennaio 2025 per il subingresso nell’attivazione di slot e VLT. Il ricorrente era assistito dallo studio Giacobbe e Associati.

La vicenda nasce dal diniego opposto dal Comune, secondo cui il dante causa di Furlanetto non avrebbe avuto un valido titolo abilitativo all’installazione degli apparecchi da gioco. Da qui anche la contestazione amministrativa da 8.000 euro per violazione della normativa regionale.

La decisione del TAR

Il TAR Piemonte ha però ritenuto fondato il ricorso nella parte principale, evidenziando che l’amministrazione comunale ha travisato il quadro fattuale. Secondo i giudici, infatti, uno dei precedenti titolari della tabaccheria aveva presentato già nel 2009 una Scia per l’installazione di slot machine e il successivo trasferimento dell’attività dal civico 51 al civico 47 della stessa strada non può essere considerato, in assenza di prove contrarie, come un trasferimento parziale che escludesse la cosiddetta “componente gioco”.

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

Per il Tribunale, alla data del 19 maggio 2016 nella tabaccheria erano presenti apparecchi da gioco poi dismessi in attuazione della legge regionale del 2016. Questo consente ai successivi titolari, compreso Furlanetto, di chiederne la reinstallazione ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 19/2021.

I giudici hanno inoltre rilevato che, se il Comune avesse voluto contestare gli effetti della Scia del 2009, avrebbe dovuto farlo nei limiti e nelle forme dell’autotutela, mentre l’intervento amministrativo è arrivato oltre i termini previsti e senza una adeguata ponderazione degli interessi del privato.

Resta invece fuori dalla giurisdizione del giudice amministrativo la contestazione del verbale da 8.000 euro, che dovrà essere eventualmente portata davanti al giudice ordinario. Le spese di lite sono state integralmente compensate. sm/AGIMEG