Apparecchi da gioco senza denaro, Cassazione: sempre possibile l’opzione per il regime ordinario IVA. L’intervista all’Avvocato Generoso Bloise

Gli operatori di apparecchi e congegni per il gioco lecito possono sempre scegliere il regime ordinario IVA, anche attraverso comportamenti concludenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18291, depositata il 6 giugno, che fissa per la prima volta un principio in materia: ISI e IVA restano imposte autonome e la disciplina dell’IVA non può ritenersi vincolata a quella dell’imposta sugli intrattenimenti.

L’ordinanza interviene sul regime forfetario previsto dall’art. 14-bis del DPR 640/72, che per gli apparecchi da gioco determina ISI e IVA su un imponibile medio forfetario annuo, con versamento in un’unica soluzione. Le due imposte vengono equiparate quanto alle modalità di riscossione, ma la Suprema Corte chiarisce che restano tributi distinti per natura.

Secondo i giudici di legittimità l’IVA non può seguire automaticamente la sorte dell’ISI: quest’ultima resta materia di solo diritto interno, mentre l’IVA risponde anche ai vincoli della disciplina unionale, che riconosce al contribuente la facoltà di applicare il regime ordinario, desumibile pure dai comportamenti concludenti tenuti dall’operatore.

L’intervento dell’avvocato Generoso Bloise ad Agimeg

A illustrare il meccanismo ad Agimeg è l’avvocato Generoso Bloise: “Per gli apparecchi senza vincite in denaro la tassazione si fonda sull’ISI, dovuta per il solo fatto di detenere il nulla osta sull’apparecchio. Il versamento è annuale e si calcola su un imponibile medio forfetario, ossia su una capacità di reddito presunta e slegata dagli incassi effettivi. La legge àncora il meccanismo all’ISI, ma l’art. 74 prevede che anche l’IVA si applichi sul medesimo incasso presunto.

Un esempio: per un biliardino con imponibile di 1.400 euro l’anno, si verserebbe l’8% a titolo di ISI e l’aliquota IVA si applica sullo stesso importo presunto. Essendo un regime privo di particolari formalità, è ammesso un recupero dell’imposta nella misura del 50%: in pratica, su un’IVA al 22% l’incidenza effettiva scende all’11% grazie alla detrazione forfettizzata”.

“La stessa norma riconosce all’operatore la facoltà di optare per il regime ordinario, ed è qui che nasce il contenzioso. Chi sceglie l’ordinario emette singole fatture verso l’esercente e di norma ne ricava un guadagno maggiore, mentre l’Agenzia delle Entrate lamenta un gettito inferiore rispetto al forfait. È il lascito di una disciplina ormai datata: quando fu concepita il regime forfetario risultava conveniente, condizione venuta meno con l’avvento del gioco online e il ridimensionamento dei margini.

In questa vicenda l’Agenzia si è spinta oltre, sostenendo che l’opzione per il regime ordinario non fosse nemmeno praticabile e continuando a notificare cartelle per la tassazione forfetaria a un’azienda arrivata a quasi 600.000 euro di pretese, nonostante l’avvenuta scelta dell’ordinario.

La Cassazione affronta per la prima volta la questione e chiarisce che le modalità comuni di accertamento e riscossione non mutano la natura dei due tributi: l’ISI risponde a una logica interna, l’IVA deve rispettare i parametri unionali. Esiste quindi un quadro per accedere al regime ordinario e uno per uscirne, coerente con la struttura dell’imposta, e la possibilità di mutare regime resta sempre aperta all’operatore”, conclude il legale.

La pronuncia assume rilievo per l’intero comparto degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro, su cui finora mancava un orientamento della Suprema Corte in merito alla facoltà di opzione tra regime forfetario e ordinario. Il principio enunciato dai giudici di legittimità potrà ora essere richiamato negli analoghi contenziosi pendenti tra operatori e Amministrazione finanziaria. fp/AGIMEG