Slot e vlt, TAR Lazio: stop agli apparecchi in un locale di Fiumicino. “Troppo vicino ad una parrocchia”

Il TAR Lazio ha respinto la richiesta cautelare presentata da un’attività contro il Comune di Fiumicino, confermando per ora gli effetti del provvedimento comunale che ha bloccato la SCIA per l’installazione di apparecchi da gioco lecito in un locale di via delle Meduse.

La vicenda riguarda l’applicazione della normativa regionale del Lazio sulle distanze minime dai luoghi sensibili. Secondo il Comune, il locale non rispetta il limite previsto dalla legge, perché si trova a meno di 250 metri da una parrocchia.

Lo stop del Comune

Il Comune di Fiumicino aveva disposto la rimozione degli effetti della SCIA presentata per installare apparecchi e congegni da gioco nel locale.

La decisione era arrivata dopo alcune verifiche della Polizia Locale, dalle quali era emerso che l’attività si trova a circa 245 metri da una scuola dell’infanzia e a circa 225 metri da una parrocchia. Quest’ultima è stata considerata luogo sensibile ai sensi della normativa regionale.

La contestazione dell’attività

Il titolare ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, chiedendone la sospensione. La questione centrale riguarda il modo in cui deve essere calcolata la distanza minima dai luoghi sensibili e, in particolare, quale punto della parrocchia debba essere considerato per la misurazione.

Dopo gli approfondimenti istruttori disposti dal Collegio, il Comune ha confermato che la distanza tra l’ingresso del locale commerciale e l’ingresso della parrocchia è inferiore alla soglia minima di 250 metri.

La valutazione del TAR

Il TAR ha ritenuto, almeno in questa fase cautelare, corretta la misurazione effettuata dal Comune. I giudici hanno spiegato che il calcolo è stato eseguito prendendo come riferimento la soglia d’ingresso del locale e il cancello di accesso alla parrocchia.

Secondo il Tribunale, questa modalità appare coerente sia con la finalità della normativa regionale, diretta a proteggere le persone più esposte al rischio di ludopatia, sia con il testo della legge, che parla di un “raggio” di distanza.

Il TAR ha inoltre osservato che l’area interna al cancello della parrocchia deve essere considerata parte integrante del luogo di culto.

Tar Tribunale

Respinta la sospensione

Per questi motivi, il TAR ha escluso la presenza del requisito necessario per sospendere il provvedimento del Comune. In questa fase, quindi, non emerge un’illegittimità evidente dello stop disposto dall’amministrazione.

La domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase sono state compensate. mg/AGIMEG