“Non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta dell’introduzione di una sorta di ‘proibizionismo‘, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco”.
Con questa motivazione il Tar Lombardia (Sezione Prima) ha respinto un ricorso per l’annullamento dell’Ordinanza avente ad oggetto “Disciplina degli orari di esercizio sale giochi, sale VLT, sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro nonché degli orari di vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo”, emanata dal Sindaco del Comune di Luino, in provincia di Varese.
Per i giudici “l’atto regolamentare sulla cui base è stata assunta l’ordinanza sindacale impugnata si fondi su elementi concreti, contestualizzando il fenomeno della ludopatia in relazione al territorio del Comune. Quanto alla misura adottata per contrastare la diffusione del fenomeno, ovvero la limitazione delle fasce orarie di attività degli apparecchi da gioco, la giurisprudenza si è attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia“.
Con l’ordinanza n. 23 del 21 dicembre 2018 il Sindaco ha disposto l’interruzione del gioco nelle fasce orarie 7.30 – 9.30, 12.00 – 14.00 e 19.00 – 21.00.
Il Tar ribadisce come “il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” tenendo conto “delle risultanze del primo progetto ‘Proposte Azzardate’ per la prevenzione e la cura delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico realizzato dal Comune di Luino e finanziato dalla Regione Lombardia, nonché dei dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla raccolta del gioco d’azzardo nel territorio della Provincia di Varese, dai quali risultava un’offerta e una fruizione del gioco lecito molto alta, con una raccolta di giocate in aumento nel corso degli anni, dopo la lieve flessione del 2015.
Il Comune ha altresì considerato i dati di accesso presso i S.E.R.T. territorialmente competenti per il territorio, rilevando in progressiva crescita il numero delle persone con disturbi legati al gioco d’azzardo nel periodo 2000 – 2018″.
Con l’ordinanza n. 23 del 21 dicembre 2018 il Sindaco di Luino è intervenuto in attuazione dell’atto di indirizzo consiliare avendo rilevato che “il contrasto dei fenomeni patologici connessi al disturbo da gioco d’azzardo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di gioco”.
Il Sindaco ha quindi stabilito di limitare gli orari di esercizio dell’attività delle sale gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco).
In conclusione, per il Tar Lombardia, per le ragioni che precedono, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato. cr/AGIMEG