Home In Evidenza Slot e vlt, il TAR salva i limiti orari di Monza: confermato lo stop di sei ore

Slot e vlt, il TAR salva i limiti orari di Monza: confermato lo stop di sei ore

Tar Tribunale Amministrativo RegionaleTar Tribunale Amministrativo Regionale

Il TAR Lombardia ha respinto due distinti ricorsi contro l’ordinanza del Comune di Monza che impone lo spegnimento quotidiano di slot e VLT per complessive sei ore. Restano quindi valide tutte le fasce di interruzione stabilite dall’amministrazione comunale, compresa quella serale dalle 19,00 alle 21,00.

Al centro delle due sentenze c’è l’ordinanza sindacale numero 88 del 30 settembre 2025, che vieta il funzionamento degli apparecchi da gioco previsti dall’articolo 110, comma 6, del TULPS nelle seguenti fasce:

Le limitazioni si applicano tutti i giorni, compresi i festivi. Durante questi intervalli gli apparecchi devono essere spenti e resi non accessibili ai giocatori.

I ricorsi contro l’ordinanza di Monza

I due ricorsi sono stati presentati, rispettivamente, dal gestore di un’area con slot e VLT situata all’interno di una sala bingo e dal titolare di un esercizio pubblico nel quale sono installati apparecchi da gioco.

Tra le contestazioni formulate figuravano la presunta sproporzione delle limitazioni, l’insufficienza dell’istruttoria comunale, la mancata dimostrazione dell’efficacia delle fasce orarie e il possibile spostamento della domanda verso il gioco online o illegale.

È stato inoltre sostenuto che il Comune non avrebbe valutato adeguatamente gli effetti della misura sul fatturato delle attività, sull’occupazione e sul gettito erariale. I ricorrenti hanno contestato anche la scelta di intervenire esclusivamente su slot e VLT, determinando, a loro giudizio, una disparità rispetto ad altre forme di gioco.

In uno dei due giudizi era stato chiesto, in via subordinata, almeno l’annullamento della fascia serale compresa tra le 19,00 e le 21,00.

Il potere dei sindaci sugli orari di slot e VLT

Il TAR ha confermato che il sindaco può disciplinare gli orari di funzionamento delle sale da gioco e degli apparecchi installati negli esercizi pubblici. Tale potere trova fondamento nell’articolo 50, comma 7, del TUEL ed è finalizzato anche alla tutela della salute e al contrasto del disturbo da gioco.

Secondo il Collegio, l’atto adottato dal Comune di Monza non costituisce un’ordinanza contingibile e urgente, ma un ordinario provvedimento di regolazione degli orari. Di conseguenza, l’amministrazione non era tenuta a dimostrare l’esistenza di una situazione emergenziale.

Per i giudici, la misura rispetta inoltre il principio di proporzionalità: lo spegnimento è limitato a sei ore giornaliere, mentre nelle restanti 18 ore gli apparecchi possono continuare a funzionare.

Il limite delle sei ore previsto dall’Intesa del 2017

Un passaggio centrale delle sentenze riguarda l’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, che contempla una distribuzione delle fasce orarie di interruzione del gioco fino a sei ore complessive nell’arco della giornata.

Sebbene l’Intesa non sia stata recepita con il previsto decreto ministeriale, il TAR ha ricordato che continua a rappresentare un parametro di riferimento per valutare la ragionevolezza e la proporzionalità delle ordinanze comunali.

La disciplina adottata a Monza rimane entro tale limite. Per questo motivo, secondo il Collegio, il Comune non era tenuto a fornire la motivazione particolarmente rigorosa richiesta in presenza di restrizioni più pesanti.

La differenza rispetto alla precedente ordinanza

Il TAR ha evidenziato la differenza rispetto a una precedente ordinanza comunale del 2018, che vietava il funzionamento degli apparecchi dalle 23,00 alle 14,00, imponendo quindi uno stop di 15 ore.

Quella misura era stata annullata perché superava ampiamente il limite delle sei ore senza essere sostenuta da una motivazione e da un’istruttoria sufficientemente rigorose.

La nuova ordinanza prevede invece sei ore complessive di spegnimento, suddivise in tre fasce. Proprio la minore intensità della limitazione ha portato il TAR a ritenerla proporzionata e adeguatamente motivata.

Spesa per il gioco fisico a Monza superiore a 30,7 milioni

Il Collegio ha giudicato sufficiente l’istruttoria condotta dal Comune, basata sui dati sanitari relativi al disturbo da gioco, su studi riguardanti le abitudini dei giovani e sulle informazioni ricavate dall’applicativo S.M.A.R.T. di ADM e Sogei.

Secondo i dati richiamati nelle sentenze, nel 2024 la spesa complessiva per il gioco fisico a Monza è stata pari a 30.796.522,91 euro. La spesa riferita alle sole slot e VLT ha invece raggiunto 13.257.354,77 euro.

Il TAR ha chiarito che il Comune non deve dimostrare il superamento di una determinata soglia numerica di persone affette da disturbo da gioco per poter intervenire. Il fenomeno viene infatti considerato sommerso e sottostimato, anche perché non tutti i soggetti interessati si rivolgono ai servizi sanitari.

La presenza di un numero contenuto di pazienti formalmente in cura non rende quindi irragionevole una misura di carattere preventivo.

ADM aveva proposto una rimodulazione della fascia serale

Nel corso del procedimento, ADM aveva invitato il Comune a valutare una diversa articolazione delle fasce di spegnimento e, in particolare, l’eliminazione dello stop dalle 19,00 alle 21,00, anche in considerazione del possibile spostamento dei giocatori verso l’offerta illegale.

Il Comune ha tuttavia deciso di mantenere la fascia serale, ritenendola utile a interrompere la continuità del gioco e a tutelare maggiormente i soggetti vulnerabili.

Il TAR ha rilevato che l’amministrazione comunale ha esaminato le osservazioni di ADM e ha spiegato le ragioni per le quali ha scelto di non recepirle integralmente. Il mancato accoglimento della proposta dell’Agenzia non è stato quindi considerato sufficiente a rendere illegittima l’ordinanza.

Non si può pertanto parlare di un potere di veto di ADM sulle scelte del Comune: ciò che rileva, secondo il ragionamento seguito dal Collegio, è che le osservazioni dell’Agenzia siano state effettivamente considerate nell’ambito dell’istruttoria.

Legittimo intervenire specificamente sugli apparecchi da gioco

Le sentenze respingono anche la contestazione relativa alla presunta disparità di trattamento rispetto ad altre tipologie di gioco.

Per il TAR, le caratteristiche proprie di slot e VLT, tra cui immediatezza, continuità delle giocate, modalità di fruizione e diffusione sul territorio, possono giustificare una regolamentazione specifica. Le diverse forme di gioco non sono quindi automaticamente comparabili ai fini dell’adozione delle limitazioni orarie.

Il possibile trasferimento della domanda verso il gioco online o il circuito illegale non impedisce inoltre al Comune di intervenire sugli apparecchi che rientrano nei propri poteri di regolazione.

SlotSlot

Ricorsi respinti e limitazioni confermate

Il TAR Lombardia ha quindi respinto integralmente entrambi i ricorsi, confermando tutte le fasce di spegnimento previste dal Comune di Monza.

Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro, oltre agli accessori di legge, in favore dell’amministrazione comunale. Sono state invece compensate le spese nei confronti di ADM.

Le decisioni confermano che una limitazione contenuta entro le sei ore giornaliere indicate dall’Intesa del 2017 può essere considerata proporzionata. Chiariscono inoltre che il Comune deve valutare le osservazioni formulate da ADM, ma può adottare una soluzione differente quando la scelta sia sostenuta da un’istruttoria adeguata e da una motivazione ritenuta sufficiente. sb/AGIMEG

Exit mobile version