Slot, Tar Umbria respinge ricorso contro distanziometro Amelia (TR): “Strumento idoneo per prevenire e contrastare fenomeni di gioco patologico”

“Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, il regolamento impugnato contiene puntuale motivazione in ordine alle esigenze di tutela della salute pubblica, e di prevenzione e contrasto alle dipendenze da gioco, rilevando in proposito che rientra nei suoi obiettivi individuare e porre in essere idonee misure volte ad eliminare o quantomeno contenere i fenomeni legati al vizio del gioco, attivando un sistema di prevenzione che tuteli i soggetti più deboli e vulnerabili della popolazione, nel rispetto della libertà personale e dell’iniziativa imprenditoriale“.

Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) ha respinto, come già accaduto in passato in altre occasioni, il ricorso di un bar, al cui interno sono installati apparecchi da intrattenimento (SLOT), del Comune di Amelia contro la deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto il Regolamento per la prevenzione ed il contrasto del gioco d’azzardo patologico.

Per i giudici non “colgono nel segno le censure in termini di sproporzionalità, irragionevolezza ed illogicità del criterio di calcolo della distanza minima tra luoghi sensibili e sale giochi, risultando la metodologia di calcolo in linea d’aria di cui all’art. 4 del regolamento impugnato, l’unica modalità di misurazione che consente di ottenere una univoca certezza della distanza tra due luoghi (che oltretutto rimane invariata nel corso del tempo), a differenza del ‘percorso pedonale più breve’ che non solo può dare adito a profili di opinabilità ma ben può modificarsi nel corso degli anni'”.

“Deve infine ritenersi destituita di fondamento la censura in termini di illegittimità del regolamento nella parte in cui ha individuato ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli previsti dalla legge regionale n. 21/2014, essendo la stessa legge regionale, all’art. 6, comma 2, ad attribuire ai comuni la facoltà di ‘individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco, delle sale scommesse e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”. cr/AGIMEG