Distanziometro, Tar Umbria conferma validità regolamento gioco di Amelia (TR): “Comune può individuare ulteriori luoghi sensibili a quelli previsti dalla Legge regionale”

Una società di gioco ha presentato ricorso al Tar dell’Umbria per contestare il regolamento comunale di Amelia, in provincia di Terni, in materia di gioco.

Il Tribunale ha affermato che: “Alla pretesa illegittimità della limitazione oraria di funzionamento degli apparecchi di gioco d’azzardo per violazione dell’Intesa Stato Regioni del 7.9.2017, è dirimente rilevare come detta intesa ancora non è stata recepita sul piano normativo ed è dunque allo stato priva di valore cogente, con la conseguenza che non può dispiegare efficacia invalidante sulla contestata disciplina oraria”. Sulla questione delle distanze da luoghi sensibili il Tar dell’Umbria ha stabilito che “deve infine ritenersi destituita di fondamento la censura in termini di illegittimità del regolamento de qua nella parte in cui ha individuato ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli previsti dalla legge regionale n. 21/2014, essendo la stessa legge regionale, all’art. 6, comma 2, ad attribuire ai comuni la facoltà di “individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco, delle sale scommesse e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.

Con queste motivazioni il Tar dell’Umbria ha rigettato il ricorso e confermato la validità del regolamento sul gioco del Comune di Amelia. ac/AGIMEG