Il titolare di un esercizio commerciale ha presentato un’istanza cautelare al Tar di Trento per chiedere l’annullamento del provvedimento del Comune di Besenello con il quale ha ordinato al ricorrente di rimuovere gli apparecchi da gioco ubicati all’interno del suo locale.
Il Tar di Trento ha precisato che “il Consiglio di Stato con le ordinanze n. 2129, n. 2400 e n. 2467 del 2023 ha sospeso l’esecutività delle sentenze di questo Tribunale n. 52, n. 51 e n. 53 del 2023, con le quali sono stati respinti ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti analoghi a quello in epigrafe indicato, aventi ad oggetto sale giochi ubicate nel comune di Trento, evidenziando in motivazione il «pregiudizio tendenzialmente irreparabile» derivante da tali provvedimenti”.
“Considerato che – tenuto conto di quanto precede, nonché delle motivazioni a supporto del decreto presidenziale n. 109 del 2023 – sussistono i presupposti per sospendere l’esecutività del provvedimento in epigrafe indicato nelle more della definizione dei giudizi d’appello aventi ad oggetto le predette sentenze n. 52, n. 51 e n. 53 del 2023″.
Per questi motivi il Tar di Trento ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza del Comune di Besenello. ac/AGIMEG