Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha emesso una sentenza riguardante un ricorso presentato da un titolare di un bar contro un comune piemontese.
Il ricorso mirava ad annullare un provvedimento comunale che rifiutava la reinstallazione degli apparecchi per il gioco nel locale del ricorrente, poiché non rientrava tra le categorie di esercizi pubblici e commerciali previste dalla legge regionale n. 19/2021.
Il Tribunale ha ritenuto che il locale non rientrasse nelle tipologie di esercizi autorizzati a reinstallare gli apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della precedente legge regionale n. 9/2016. La sentenza, emessa dopo l’udienza pubblica del 20 novembre 2024, ha respinto il ricorso, confermando l’interpretazione della Regione Piemonte che limita la reinstallazione degli apparecchi ai soli titolari di sale da gioco, sale scommesse e titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. ac/AGIMEG

