Slot, Tar Piemonte conferma diniego alla reinstallazione degli apparecchi in un bar: “Non basta solo l’iscrizione al registro Ries, serve anche l’autorizzazione dell’ADM”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto un ricorso relativo alla reinstallazione di apparecchi per il gioco d’azzardo, presentato da un esercente commerciale. Il caso riguardava l’interpretazione della normativa regionale in materia di gioco, in particolare l’articolo 26 della legge regionale n. 19/2021, che regola la possibilità di reinstallare apparecchi precedentemente rimossi in applicazione di leggi precedenti sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.

La controversia ha preso avvio dal diniego espresso da un’amministrazione comunale, che aveva rigettato l’istanza del ricorrente. L’ente locale aveva motivato la decisione sostenendo che il richiedente non rientrava tra i soggetti legittimati alla reinstallazione degli apparecchi, in quanto non titolare di autorizzazione specifica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, bensì solo iscritto all’elenco Ries, un registro che certifica i requisiti formali per la gestione degli apparecchi da gioco.

Nel suo pronunciamento, il TAR ha chiarito che l’interpretazione seguita dal Comune, basata sulla distinzione tra l’autorizzazione prevista dalla legge e l’iscrizione al Ries, è conforme sia al testo normativo sia alla finalità della legge regionale, che mira al contenimento della diffusione del gioco d’azzardo patologico. Il giudice amministrativo ha inoltre ribadito che la normativa limita la reinstallazione agli esercizi legittimati in modo specifico, escludendo un’estensione generalizzata ai soggetti iscritti al registro Ries. ac/AGIMEG