Slot, Tar Lombardia respinge ricorsi contro limiti orari: “Comuni hanno potere di stabilire fasce orarie di spegnimento apparecchi per limitare le giocate”

“La prevenzione della ludopatia è una competenza distinta e trasversale, fondata, da un lato, sul potere attribuito ai Comuni di individuare in autonomia gli interessi della collettività e dall’altro sul potere di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”.

“Le disposizioni dell’art. 5, della legge regionale n. 8/2013 sui compiti di iniziativa e di vigilanza dei Comuni relativamente al fenomeno del gioco d’azzardo patologico costituiscono un riconoscimento legislativo dell’emersione di questa nuova competenza finalizzata al contrasto della ludopatia”. Con questa motivazione il Tar Lombardia (Sezione Prima) ha respinto una serie di ricorsi di alcune sale giochi localizzate in Comuni Lombardi contro la legge regionale che impone dal 2018 l’interruzione del gioco nelle fasce orarie 7.30 – 9.30, 12.00 – 14.00 e 19.00 – 21.00.


Il Tar ricorda come i consigli comunali abbiano approvato il regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito e per la disciplina degli orari per l’esercizio di apparecchi e congegni automatici di gioco tenendo conto “delle risultanze del primo progetto ‘Proposte Azzardate’ per la prevenzione e la cura delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico finanziato dalla Regione Lombardia, nonché dei dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla raccolta del gioco d’azzardo nel territorio (…) dai quali risultava un’offerta e una fruizione del gioco lecito molto alta, con una raccolta di giocate in aumento nel corso degli anni”.

I Comuni hanno altresì considerato i dati di accesso presso i S.E.R.T. territorialmente competenti per il territorio, rilevando in progressiva crescita il numero delle persone con disturbi legati al gioco d’azzardo nel periodo 2000 – 2018.

“Sulla base di tali elementi il Consiglio comunale, reputando uno dei principali fattori di rischio per l’emergere della dipendenza da gioco d’azzardo la diffusione degli apparecchi di gioco, ha ritenuto, a tutela della salute pubblica, di intervenire attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all’art. 110 c. 6 del TULLPS collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 o ex art 88 del medesimo Testo Unico, demandando al Sindaco l’adozione di propri provvedimenti in materia”.

“Il contrasto dei fenomeni patologici connessi al disturbo da gioco d’azzardo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di gioco”, motivo per il quale i sindaci hanno legittimamente stabilito di limitare gli orari di esercizio dell’attività delle sale gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco.

“Per le ragioni che precedono il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato”. cr/AGIMEG