Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di un esercizio commerciale a Ventimiglia contro un’ordinanza comunale che ne disponeva la cessazione dell’attività di gioco con vincite in denaro tramite apparecchi elettronici. La decisione, emessa dalla Seconda Sezione, ha confermato la legittimità del provvedimento adottato dal Comune, che contestava l’assenza delle necessarie autorizzazioni e il mancato rispetto delle normative vigenti in materia di gioco.
La vicenda ha origine da un controllo effettuato lo scorso agosto 2024 dalla Polizia Locale, che ha accertato la presenza di sei apparecchi elettronici per il gioco in un locale adibito principalmente alla vendita di prodotti alimentari e artigianali. Secondo il Comune, l’attività di gioco era svolta senza la licenza richiesta dall’articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e senza l’autorizzazione comunale per l’installazione di slot machine, come previsto dal Regolamento Comunale sui giochi leciti del 2014. Inoltre, il locale si trovava a meno di 300 metri da una caserma, considerata un luogo sensibile, in violazione delle norme sul distanziamento previste dal piano comunale.
La ricorrente, subentrata nella gestione dell’attività attraverso un contratto di cessione d’azienda, ha sostenuto di aver ereditato le autorizzazioni della precedente titolare e ha contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, lamentando un difetto di istruttoria e motivazione. Ha inoltre messo in discussione l’inclusione della caserma tra i luoghi sensibili, sostenendo che il Comune avesse applicato in modo errato la normativa regionale sul gioco.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. “Il provvedimento impugnato contiene più motivazioni, tra cui l’assenza della licenza di sala pubblica di gioco e dell’autorizzazione comunale per gli apparecchi da gioco”, ha chiarito la sentenza, sottolineando che l’atto comunale è “plurimotivato” e che la legittimità di una sola di queste ragioni è sufficiente a sostenerne la validità. Riguardo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, i giudici hanno rilevato che la ricorrente ha avuto comunque la possibilità di presentare osservazioni, senza che ciò abbia modificato la natura vincolata del provvedimento. “Non si ravvisa alcuna violazione delle garanzie partecipative”, ha precisato il Collegio.
Sul merito, il Tribunale ha escluso che il contratto di cessione d’azienda includesse automaticamente il trasferimento delle licenze necessarie, evidenziando che “era necessaria la voltura dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, procedimento che la ricorrente non ha provato di aver attivato”. La semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il subingresso nell’attività di ristorazione non è stata ritenuta sufficiente a coprire l’attività di gioco. Pertanto, l’ordinanza comunale, che ordinava la cessazione immediata dell’attività di gioco e la rimozione degli apparecchi, è stata giudicata pienamente legittima. ac/AGIMEG