Tar Liguria: “Il distanziometro si applica anche in caso di subentro nell’attività di gioco”

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Liguria, Sezione Prima, ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Imperia. Il contenzioso riguardava il provvedimento del 23 novembre 2023, con cui il Questore di Imperia aveva negato il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sportive in un locale situato a Ventimiglia.

Il ricorrente aveva impugnato la decisione sostenendo che il diniego fosse viziato da eccesso di potere, illogicità e violazione della normativa, in particolare dell’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), della legge regionale ligure e di disposizioni nazionali. L’istanza riguardava il subentro in un’attività già esistente, e non una nuova apertura, motivo per cui si riteneva inapplicabile il requisito delle distanze minime dai luoghi sensibili, come previsto dalla normativa locale.

Il TAR, tuttavia, ha confermato la legittimità del provvedimento della Questura, evidenziando che l’immobile in questione si trova a una distanza inferiore a quella minima consentita da tre luoghi sensibili (una chiesa, una biblioteca e un bancomat), secondo la legge regionale n. 17/2012 e il regolamento comunale di Ventimiglia sui giochi leciti. I giudici hanno chiarito che tali limiti distanziometrici si applicano anche in caso di un subentro, e che le attività economiche devono conformarsi alla normativa sopravvenuta. ac/AGIMEG