I Monopoli di Stato non possono disporre la cancellazione di un esercente dall’albo degli operatori di gioco, perché non ha affisso nel locale la tabella sui giochi d’azzardo vietati. E’ quanto afferma la Seconda Sezione del Tar Lazio in un’ordinanza in cui accoglie la richiesta di sospensiva presentata dall’esercente. “Ad un primo esame” si legge nel provvedimento, “il reato contravvenzionale di cui si verte (risultante dal combinato disposto dell’art. 110, comma 1 – che appunto prescrive l’esposizione della tabella dei giochi vietati, NdR – e 17 comma 1 del Tulps) non attiene all’esercizio del gioco d’azzardo, o, comunque, di giochi vietati dalla pubbliche autorità e quindi non leciti”.rg/AGIMEG