Tar Lazio: “Distanziometro slot del Comune di di Roma è legittimo anche dopo la Legge regionale”

Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento di chiusura della sua attività a causa del mancato rispetto delle distanze minime da un istituto comprensivo, uno dei luoghi sensibili indicati nel regolamento dei giochi di Roma Capitale.

Il Tar ha ricordato che l’art. 6, co. 1, del Regolamento capitolino in materia di sale giochi e giochi leciti adottato nel 2017 (poi modificato nel 2019), dispone quanto segue: “Ai sensi e per gli effetti della normativa regionale e/o nazionale vigente, è vietata l’apertura di nuove sale da gioco con installazione di VLT (Videolottery Terminal), di agenzie per la raccolta di scommesse e di esercizi che installano giochi con vincita in denaro che siano ubicate ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da aree sensibili, misurandola secondo il percorso pedonale più breve in base al Codice della Strada, dall’ingresso del locale da gioco all’ingresso del luogo sensibile”.

“È indubitabile – prosegue il Tar – che il limite distanziometrico di 500 metri fissato dal regolamento capitolino del 2017 (e poi confermato con la sua emenda del 2019) è stato il frutto di un’accurata e specifica istruttoria condotta da Roma Capitale, da cui è emersa la piena congruità e adeguatezza di detto limite rispetto alle peculiarità del territorio locale”.

“Roma Capitale ha ritenuto di non dover introdurre dette “ulteriori limitazioni” a valle della novella legislativa regionale del 2022, semplicemente perché tali “ulteriori limitazioni” erano già state dettate dal regolamento capitolino del 2017 tutt’ora vigente (il quale aveva stabilito, all’esito di un’approfondita e ponderata istruttoria, un limite più restrittivo di 500 metri). E siccome il regolamento capitolino del 2017 (come modificato nel 2019) già prevedeva una misura più restrittiva permanente (e non meramente transeunte nelle more dell’intervento del legislatore regionale), la scelta di Roma Capitale di conservare tale misura appare pienamente legittima, sicchè tale misura assume una connotazione ormai stabile e permanente (e non circoscritta al periodo antecedente alla novella legislativa regionale del 2022)”.

Per questi motivi il Tar del Lazio ha deciso di respingere il ricorso e confermare la validità degli atti impugnati.