La titolare di una tabaccheria ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento recante il “Divieto di prosecuzione dell’attività relativa al funzionamento di n. 6 apparecchi idonei al gioco lecito di cui all’art. 110 comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. nell’attività”, a causa del cambio di titolarità.
Il Tar ha ricordato che “il regolamento adottato da Roma Capitale non solo prevede disposizioni allo stato più restrittive, all’art.7, co.1, amplia (rispetto alla legge regionale) l’ambito applicativo della restrizione, introducendola anche nella diversa ipotesi di “cambio di titolarità dell’attività”.
Secondo il principio individuato dal Consiglio di Stato, “l’estensione dell’applicazione delle previsioni condizionali di cui all’art.6, co.1 della delibera n.31/2017 alla diversa fattispecie del trasferimento della titolarità dell’esercizio, oltre a non trovare supporto nella citata fonte regionale, determina obiettivamente un’eccessiva compressione alla libera iniziativa economica del privato, intervenendo (al di fuori della previsione di legge) anche nei confronti di esercizi in corso e comprimendo le possibilità di esplicazione dell’attività economica”.
Pertanto, il principio di diritto espresso può compendiarsi nell’assunto secondo cui “la possibilità che l’art.4, co.1 bis l.r. n.5/2013 prefigura, in capo ai Comuni, di “individuare ulteriori limitazioni” va interpretata, in una logica di equilibrato bilanciamento fra contrapposti interessi (il contrasto alla ludopatia da un lato, la tutela della libertà di iniziativa economica da un altro), nel senso che le “ulteriori restrizioni” rappresentano “ulteriori condizioni” suscettibili di introduzione ad opera della regolazione comunale, nella (sola) fattispecie prefigurata dalla legge regionale (l’apertura di nuove sale gioco)”.
Per questi motivi il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. ac/AGIMEG