Il titolare di una sala giochi di Bologna ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento dell’ordinanza comunale “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi e dei congegni automatici con vincita in denaro presenti in esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86, 88, 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS”.
Il Collegio deve osservare che “in materia di gioco d’azzardo e specificamente con riferimento alle conseguenze di tale attività su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e sulla cittadinanza, non sussiste la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare la materia in relazione alle proprie esclusive attribuzioni relative alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, dato che, per quanto riguarda il ben diverso tema della salute pubblica, quale riferita, in particolare, al benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili, sussiste la competenza ad emanare la relativa disciplina da parte dei Comuni”.
“Nella specie, infatti, l’apertura dei locali è stata determinata in otto ore giornaliere (tre ore al mattino: dalle h. 10 alle h. 13 e cinque ore al pomeriggio-sera: dalle h. 17 alle h. 22) che anche secondo la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della specifica questione costituisce orario potenzialmente in grado di perseguire l’obiettivo primario di prevenire, contrastare e ridurre il gioco d’azzardo patologico, contemperando però tale finalità nel redigere un orario di apertura degli esercizi che tenga effettivamente conto anche degli interessi economici degli imprenditori del settore imponendo loro il minor sacrificio possibile”.
Per queste ragioni il Tar dell’Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso e confermato la validità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG