Tar Veneto: “Fasce orarie del Comune di Belluno di sospensione dell’offerta di gioco sono legittime”

Il titolare di un’attività di giochi del Comune di Belluno ha presentato un ricorso al Tar del Veneto per chiedere l’annullamento dell’Ordinanza comunale avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di apertura e chiusura di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS”.

Il Tribunale ha ricordato che “la giurisprudenza ha tuttavia già chiarito che la previsione di sanzioni pecuniarie accessorie in materia di orari delle attività economiche (quindi, anche delle sale giochi) rientra a pieno titolo nella competenza del Sindaco ex art. 50, co. 7, T.U.E.L.; si ritiene, infatti, che quest’ultimo, in tale materia, eserciti una potestà di carattere generale (inerente la tutela della pubblica quiete e della salute pubblica), senza che sia possibile ravvisare alcuna interferenza con i diversi poteri di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che spettano, invece, all’autorità statale”.

Infatti, “l’art 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000, ha carattere generale, riconoscendo pertanto al sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati, puntualizzando che un simile potere non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost. (Cons. Stato, 1 agosto 2015, n. 3778”.

Per questi motivi il Tar del Veneto ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità delle fasce orarie di chiusura dell’offerta di gioco del Comune di Belluno. ac/AGIMEG