Slot, Tar Veneto respinge ricorso contro limiti orari di Legnago (VR): “Amministrazione comunale ha obbligo di porre in essere interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco”

Il titolare di una sala giochi di Legnago ha presentato un ricorso al Tar del Veneto per contestare l’ordinanza sindacale avente ad oggetto “Orari di servizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”.

Il Tribunale ha affermato che “in linea generale va ricordato che la giurisprudenza amministrativa in materia ha ormai univocamente chiarito che la previsione contenuta nell’art. 50, comma 7, del Tuel ha carattere generale, riconoscendo pertanto al Sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati”.

Inoltre, aggiunge che come affermato anche dal Consiglio di Stato, “dal composito e complesso quadro giuridico che regola la materia, emerge ‘non solo e non tanto la legittimazione, ma l’esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell’amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)”.

Per questi motivi il Tar del Veneto rigetta il ricorso e conferma la legittimità dei limiti orari messi in atto dal Comune di Legnago. ac/AGIMEG