Slot, Sbordoni: “Le libertà e i principi ‘intoccabili’ della CGE”

“Per una volta ci troviamo a parlare di una pronuncia della Corte di Giustizia europea in tema di giochi e scommesse che non riguarda la normativa italiana. La pronuncia di qualche giorno fa (comunicato stampa della Corte di Lussemburgo dell’11 giugno 2015), che sicuramente segna un passaggio importante nell’ambito dell’armonizzazione della legislazione europea in tema giochi e scommesse, riguarda la legislazione ungherese relativa alla installazione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento. E più specificatamente: fino al 9 ottobre 2012 gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento potevano essere operati in Ungheria nei casinò e nelle sale da gioco. Quanto al regime fiscale, sino al 31 ottobre 2011 la tassa forfettaria (per postazione di gioco e per mese) per la gestione delle slot machine installate nelle sale da gioco era pari a circa 324 euro. In seguito ad una riforma entrata in vigore dal 1 novembre 2011 quest’importo è stato elevato a circa 1620 al mese. Sempre a decorrere da tale data, chi gestiva le slot machine nelle sale da gioco doveva corrispondere allo Stato anche una tassa proporzionale che ammontava, per postazione di gioco, al 20% della quota degli introiti trimestrali netti superiore ad euro 2.916,00. Successivamente in virtù di una legge adottata il 2 ottobre 2012, la gestione delle slot machine è stata riservata ai casinò, cosicché a partire dal 10 ottobre 2012 quest’attività non poteva più essere svolta nelle sale da gioco.
Diverse società che gestivano slot machine nelle sale da gioco hanno adito i giudici ungheresi, ritenendo che il diritto dell’Unione non consentisse provvedimenti che, in un primo tempo, hanno aumentato drasticamente i loro oneri fiscali e, in un secondo tempo, hanno vietato la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Investita di tali controversie, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest, Ungheria) rimetteva la questione alla Corte di giustizia per valutare se le leggi adottate dal legislatore ungherese fossero compatibili con il diritto dell’Unione.
Con la pronuncia in esame, i Giudici europei rilevano che: a) una legislazione nazionale che autorizza la gestione e la pratica di determinati giochi solo nei casinò costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi; b) una misura che aumenta drasticamente l’importo delle tasse che grava sulla gestione delle slot machine nelle sale da gioco può essere ugualmente considerata restrittiva qualora sia tale da proibire, ostacolare o rendere meno allettante l’esercizio della libera prestazione dei servizi di gestione delle slot machine nelle sale da gioco. La Corte evidenzia altresì poi che gli obiettivi perseguiti dalle misure contestate (la protezione dei consumatori contro la dipendenza dal gioco, la prevenzione della criminalità e della frode collegate al gioco) sono tali da giustificare le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo (la formula di rito che abbiamo rinvenuto in tutte le sentenze che hanno esaminato il nostro sistema concessorio dal caso Zenatti in poi), ma devono essere perseguiti in modo coerente e sistematico, circostanza che il giudice del rinvio dovrà verificare (di tale politica farebbe segnatamente parte il rilascio di nuove concessioni). Ebbene, si può valutare che una politica del genere persegua i predetti obiettivi in modo coerente e sistematico solo nel caso in cui, da un lato, essa sia in grado di porre rimedio, in Ungheria, a un problema reale collegato ad attività criminose e fraudolente in rapporto con i giochi e, dall’altro, essa non abbia un’ampiezza tale da renderla inconciliabile con lo scopo di frenare l’assuefazione al gioco, elementi che spetterà al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale (Fővárosi Törvényszék) dovrà altresì verificare se le leggi richiamate rispettino: a) i principi di certezza del diritto, b) di tutela del legittimo affidamento, c) il diritto di proprietà dei gestori di sale da gioco. Ed infatti osserva la Corte che quando il legislatore nazionale revoca autorizzazioni che consentono ai loro titolari di esercitare un’attività economica, è suo compito prevedere un sistema di compensazione ragionevole o un periodo transitorio di durata sufficiente per consentire a detti titolari di adeguarsi. A tal proposito secondo la Corte qualora si dovesse accertare una restrizione ingiustificata della libera prestazione dei servizi, i gestori di sale da gioco potrebbero ottenere dallo Stato ungherese il risarcimento del danno sofferto a causa della violazione del diritto dell’Unione.
Come è noto il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte però non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Sarà, nel caso di specie, la Fővárosi Törvényszékm, quale giudice dello Stato membro che ha investito la Corte di Giustizia della questione, a dover risolvere la controversia.
La sentenza in questione merita particolare attenzione in quanto si chiarisce il principio del legittimo affidamento in capo agli imprenditori, che una volta che hanno investito in un settore devono veder tutelati i propri investimenti. Sarebbe necessario che questo principio fosse ben chiaro in Italia ai governi del territorio (sotto il profilo della restrizione) ed anche al governo centrale (sotto il profilo della tassazione)”. lp/AGIMEG