Slot, Imposta di Registro: Commissione Tributaria Provinciale di Milano annulla l’avviso di liquidazione ad un concessionario per un errore di calcolo dell’Agenzia delle Entrate

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 843/2025, ha accolto il ricorso presentato da un concessionario di slot, rappresentato dagli avvocati Giacobbe e Menichini, annullando l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano. La controversia riguardava l’imposta di registro calcolata in misura proporzionale sul decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, con cui il Tribunale Ordinario di Milano aveva condannato un gestore al pagamento di 169.267 euro, oltre interessi e spese, a favore del concessionario ricorrente.

La questione verteva sull’applicazione dell’imposta di registro pari al 3% dell’importo oggetto del decreto, calcolata in relazione alle operazioni finanziarie tra operatori della filiera del gioco lecito. La società ricorrente ha contestato l’erroneità del calcolo, sostenendo che, in base all’art. 1, comma 649, della Legge n. 190/2014 (legge di Stabilità), l’imposta doveva essere applicata in misura fissa e non proporzionale.

Il Collegio ha accolto la tesi del concessionario, chiarendo che le somme oggetto del decreto ingiuntivo derivavano da accordi contrattuali tra concessionario e gestore e tra concessionario ed esercente. Pertanto, l’avviso di liquidazione impugnato violava il principio di alternatività previsto dall’art. 40 del DPR n. 131/1986, richiamato dall’art. 8 della Tariffa parte I.

Secondo la sentenza, il calcolo proporzionale effettuato dall’Agenzia delle Entrate non era corretto, in quanto le giocate erano formalizzate nell’ambito di rapporti contrattuali che prevedevano l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Di conseguenza, l’avviso di liquidazione è stato annullato, confermando la validità della posizione assunta dalla società ricorrente. ac/AGIMEG