Il Consiglio di Stato si è espresso su una controversia riguardante la regolamentazione del gioco nel Comune di Venezia e, in particolare, sulle limitazioni orarie introdotte da una delibera della giunta regionale del Veneto. La questione ruota intorno al valore giuridico dell‘Intesa raggiunta il 7 settembre 2017 tra Stato, Regioni ed Enti Locali, e alla sua applicazione rispetto alla normativa nazionale e locale.
Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità del 2016 (art. 1, comma 936, l. n. 208/2015), la Conferenza Unificata avrebbe dovuto definire i criteri di distribuzione e concentrazione dei punti di gioco pubblico, con l’obiettivo di garantire sicurezza, tutelare la salute, l’ordine pubblico e la pubblica fede, e prevenire l’accesso dei minori. L’Intesa del 2017, emanata in questa cornice, ha proposto di limitare l’offerta di gioco per contrastare il gioco d’azzardo patologico, includendo la facoltà per gli enti locali di stabilire fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco fino a sei ore complessive.
La questione centrale riguarda l’efficacia cogente di tale Intesa. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, ribadendo che l’Intesa, pur importante come strumento di coordinamento tra i vari livelli di governo, non ha valore vincolante in assenza del decreto ministeriale che avrebbe dovuto recepirla. Di conseguenza, i comuni e le regioni non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni dell’Intesa se queste non sono state integrate nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mai adottato. Il collegio ha anche rigettato l’argomento dell’appellante riguardo all’obbligatorietà di un previo concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, considerandolo privo di fondamento.
Un ulteriore motivo di appello, riferito alla violazione della legge regionale n. 38 del 2019, è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 8 della legge regionale non eleva a norma cogente le prescrizioni dell’Intesa, ma riconosce soltanto l’esigenza di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze dei comuni. Pertanto, la delibera regionale n. 2006, emanata per rendere omogenee sul territorio le fasce orarie di interruzione del gioco, è legittima.
L’ultimo motivo di appello, riguardante una presunta violazione del principio di proporzionalità nelle limitazioni orarie adottate dal Comune di Venezia, è stato giudicato inammissibile, poiché non specificamente formulato contro la delibera regionale. Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che le amministrazioni hanno il dovere di regolamentare le attività di gioco per tutelare la salute pubblica e contrastare i fenomeni di dipendenza, nel rispetto del principio di precauzione e proporzionalità.
Per tutti questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di rigettare l’appello dell’esercente e confermare la legittimità dell’ampia discrezionalità degli enti locali in materia di gioco pubblico. ac/AGIMEG