Consiglio di Stato respinge appello contro limiti orari a Schio (VI): “I Comuni possono aggiungere restrizioni orarie slot e vlt”

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dei limiti orari più stringenti stabiliti dai Comuni rispetto alla normativa regionale. Il dispositivo riguardava un bar di Schio, comune in provincia di Vicenza, che aveva presentato ricorso contro l’ordinanza del Sindaco che, il 30 dicembre 2019, aveva imposto nuovi limiti orari agli apparecchi con vincita in denaro, più stringenti rispetto alla normativa Regionale del Veneto.

“La paventata conseguente disomogeneità, sul territorio regionale, delle fasce orarie è, in verità, meramente apparente, dovendo essere considerata anche l’esigenza di adeguare quelle fasce orarie alle situazioni locali, ovviamente entro ragionevoli limiti che non conducano ad un totale sovvertimento delle indicazioni regionali”.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, i Comuni hanno facoltà di restringere i limiti orari, adeguandoli alle esigenze locali. “E’ la stessa disciplina regionale a consentire al Comune di prevedere limiti più stringenti di quelli indicati in sede regionale stessa”, aggiunge.Corte Giustizia

“La legge della Regione Veneto qui contestata non ha modificato, in modo significativo e innovativo, il quadro normativo di riferimento nel quale si è formata la più recente giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, secondo cui spetta ai singoli Comuni, alla luce della situazione locale che forma oggetto del loro governo, la regolazione oraria degli apparecchi da gioco lecito, al fine di prevenire danni per la salute dei cittadini e nell’ottica del necessario contemperamento con le esigenze della libertà individuale di impresa. Il legislatore regionale, conformemente alla propria potestà legislativa concorrente nella materia della tutela della salute, si è infatti limitato a dettare degli orientamenti che mirano a fissare restrizioni minime delle fasce orarie, tali da fungere da metro di riferimento per l’intero territorio regionale, ferma restando la competenza regolatoria finale dell’ente più prossimo alle esigenze oggetto di protezione che, come visto, trova fondamento normativo nella generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000”, ha concluso. cdn/AGIMEG