Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha rigettato l’istanza di sospensione presentata dalla titolare di un bar di Dimaro Folgarida, contro la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, riguardante la rimozione di due apparecchi da gioco installati presso la sua attività commerciale.
La parte appellante aveva chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, sostenendo che la rimozione degli apparecchi avrebbe causato un danno economico significativo alla sua attività.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rilevato l’assenza del requisito del “periculum in mora“, ovvero del rischio imminente di un danno grave e irreparabile per l’appellante. La decisione è stata motivata dal fatto che la parte ricorrente non ha fornito prove sufficienti riguardo all’impatto economico della rimozione degli apparecchi sulla continuità della sua attività commerciale.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza di sospensione, permettendo l’esecutività della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, considerando la complessità delle questioni trattate. ac/AGIMEG