La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’amministratore di una società attiva nella gestione di apparecchi da gioco, confermando la condanna per peculato legata all’appropriazione di somme destinate al versamento del PREU, il prelievo erariale unico.
La vicenda riguarda gli incassi provenienti da apparecchi da gioco leciti. Secondo i giudici di merito, l’imputato, quale amministratore e legale rappresentante della società gestrice, si era appropriato di somme che avrebbero dovuto essere riversate al concessionario competente a titolo di PREU.
Il denaro degli apparecchi appartiene alla pubblica amministrazione sin dalla riscossione
Il punto centrale della decisione riguarda la natura delle somme incassate tramite gli apparecchi da gioco. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell’esercente che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, senza versarli al concessionario.
Per la Suprema Corte, infatti, il denaro raccolto attraverso gli apparecchi appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione. Non si tratta quindi di somme liberamente disponibili per il gestore, ma di importi vincolati al successivo riversamento nell’ambito della filiera pubblica del gioco lecito.
Respinta la tesi dell’amministratore solo formale
La difesa sosteneva che l’imputato fosse soltanto un amministratore formale della società e che la gestione effettiva fosse affidata a un altro soggetto. Da questa ricostruzione derivava, secondo il ricorrente, l’assenza di consapevolezza della condotta illecita.
La Cassazione ha però respinto questa impostazione. I giudici hanno rilevato che le sentenze di merito avevano escluso la tesi della gestione interamente affidata ad altri, valorizzando non solo il ruolo apicale dell’imputato, ma anche le testimonianze di persone che avevano avuto rapporti diretti con lui e avevano riferito di suoi compiti concreti nella gestione.
Per la Suprema Corte, quindi, la responsabilità non è stata fondata soltanto sulla carica formale, ma anche su elementi che dimostravano un coinvolgimento effettivo nell’attività societaria.

Appropriazione superiore a 187.000 euro
Un altro passaggio rilevante riguarda la sospensione condizionale della pena, negata dai giudici di merito. La Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego, evidenziando la notevole entità dell’appropriazione, superiore a 187.000 euro. Si tratta, per i giudici, di un dato oggettivo che dimostra la gravità della condotta e giustifica la valutazione negativa ai fini del beneficio.
La Corte ha precisato che non è decisivo il fatto che la pubblica amministrazione abbia poi ricevuto le somme dovute tramite il concessionario. Anche in questo caso resta il danno per il concessionario, che ha dovuto far fronte all’obbligo di versamento a causa dell’illecita appropriazione.
Confermata la condanna
La Cassazione ha respinto anche le contestazioni sulla mancata sostituzione della pena detentiva. La richiesta, formulata per la prima volta in appello, è stata ritenuta tardiva; in ogni caso, i giudici di merito avevano motivato anche sull’assenza dei presupposti, richiamando la gravità e la reiterazione della condotta.
Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza sul PREU: chi gestisce apparecchi da gioco non può trattenere le somme destinate al prelievo erariale, perché quegli importi assumono rilievo pubblico già al momento dell’incasso. mg/AGIMEG

