Slot, semplificata la procedura di manutenzione e sostituzione delle schede di gioco. La nota integrale di ADM

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto una procedura semplificata per la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle schede di gioco delle slot disciplinate dall’articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS. Con una circolare della Direzione Giochi firmata dal direttore centrale Mario Lollobrigida e protocollata il 6 agosto 2026, l’Agenzia consente di spedire al produttore la sola scheda, lasciando la slot all’interno dell’esercizio in cui è installata. Il documento è indirizzato ai concessionari della rete telematica e alle associazioni di categoria, con copia alle Direzioni Territoriali, agli Uffici delle Dogane e dei Monopoli, a Sogei S.p.A. e all’Ufficio Controlli.

La materia è disciplinata dalla Circolare n. 1/Giochi/ADI/2008 del 25 febbraio 2008, allegata in copia al nuovo provvedimento, che affida al produttore l’intervento sulla scheda e prevede l’annotazione dell’operazione sul registro delle manutenzioni che accompagna ogni singola slot. La semplificazione riguarda soltanto le casistiche descritte nell’allegato alla circolare e resta facoltativa, poiché gli operatori possono continuare a servirsi delle procedure già in uso.

Le operazioni di sostituzione e manutenzione straordinaria, spiega ADM, sono motivate in via principale, seppure non esclusiva, dall’usura del parco macchine, che risente del deterioramento nel tempo e del prolungamento per legge della durata del rapporto concessorio. Da qui la necessità di un flusso operativo dedicato, che renda l’attività manutentiva più dinamica ed efficiente anche a tutela delle entrate erariali, senza abbassare i presidi di sicurezza.

L’invio della sola scheda al produttore e la documentazione da conservare

La nuova procedura permette di inviare al produttore soltanto la scheda di gioco, preventivamente posta in blocco dove tecnicamente possibile, accompagnata dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni sul quale va annotato l’intervento. La slot, in questo caso, non lascia il locale.

La spedizione deve essere comprovata da idonea documentazione relativa al trasporto, ad esempio il Documento di trasporto, e dalle comunicazioni intercorse tra il gestore e il concessionario, al quale va data notizia dello svolgimento delle operazioni manutentive, per esempio attraverso uno scambio di e-mail.

I passaggi operativi sono illustrati nel dettaglio dalla nota tecnica di Sogei allegata alla circolare, nata dal confronto con gli operatori di mercato in un tavolo tecnico dedicato, che individua quattro casistiche di sostituzione della scheda: il guasto tecnico, la vetustà, il guasto tecnico con impiego di una scheda muletto e la riparazione con cabinet lasciato nel punto di vendita.

Per ciascuna il concessionario deve accertare la disponibilità di una scheda attiva e dei relativi titoli autorizzatori, mentre il tecnico autorizzato interviene sul posto e annota le operazioni sul libretto di manutenzione, con le comunicazioni telematiche previste dal protocollo di comunicazione comma 6a, ossia il messaggio 670 per i cambi di ubicazione e per il ripristino dell’operatività e il messaggio 724 per la manutenzione straordinaria. La nota tecnica integrale si può consultare QUI.

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Gli obblighi sulla slot che resta nell’esercizio e il richiamo alle sanzioni

Sulla slot lasciata in sede, fermo restando il possesso dei titoli autorizzatori previsti, devono essere garantiti lo spegnimento, il distacco dalla rete elettrica e dalla rete telematica, nonché l’apposizione sul monitor di apposita cartellonistica.

Il cartello deve avere dimensioni tali da segnalare in modo espresso e facilmente visibile che l’apparecchio si trova in stato di manutenzione e non può essere utilizzato dagli avventori, con una dicitura del tipo “Apparecchio in stato di manutenzione ai sensi della Circolare ADM prot. n. …. del 2026”. Una nota a piè di pagina precisa che lo spazio va completato con il numero di protocollo della circolare, ossia il n. 543027 del 6 agosto 2026.

L’Agenzia richiama i concessionari al massimo rispetto delle prescrizioni contenute nella circolare e nel documento allegato, ricordando che le condotte contrarie o difformi restano soggette alla disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 110 del TULPS e dalle disposizioni vigenti in materia. ADM raccomanda infine di dare la più ampia diffusione al contenuto del provvedimento tra gli operatori che a vario titolo possono intervenire nelle operazioni descritte. fp/AGIMEG