”Le schede di gioco, che consentivano l’uso degli apparecchi, potevano essere inserite in qualsiasi momento dal gestore, e ciò configurava una detenzione rilevante ai fini della previsione contenuta nell’art. 110, coma 9, lett. c), TULPS che punisce la condotta di coloro che «consentono l’uso» delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con la conseguenza ulteriore che risultavano prive di significato le circostanze del mancato ritrovamento di danaro all’interno degli apparecchi e la mancanza di cavi di alimentazione.”
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un esercente che si è visto sanzionare per aver messo a disposizione apparecchi da gioco privi di autorizzazioni, ma privi anche di scheda di gioco e di cavo di alimentazione.
Nel 2011 La Corte d’appello di Firenze aveva rigettato il ricorso dell’esercente nel bar del quale erano stati rinvenuti sei apparecchi di videogiochi che presentavano caratteristiche del tipo “a rulli virtuali” ed erano privi di nulla osta. Per questo era stato sanzionato per 24.000 euro. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe dato conto ”delle ragioni in base alle quali ha ritenuto la non conformità degli apparecchi rinvenuti all’interno del bar, erano stati trovati privi del cavo di alimentazione e della scheda da gioco, e per i quali era stato regolarmente ottenuto il nulla osta”. lp/AGIMEG