La condanna definitiva per tentata estorsione, divenuta irrevocabile nei cinque anni precedenti la domanda, impedisce l’iscrizione al RIES. Lo ha stabilito il TAR Lazio, che ha respinto il ricorso di una società con sede a Grosseto e confermato la legittimità della cancellazione disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
La controversia riguardava l’iscrizione al Registro degli operatori del gioco lecito, l’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro.
L’autocertificazione e il controllo di ADM
La vicenda è iniziata dopo l’acquisto delle quote della società, avvenuto il 22 gennaio 2025. Nell’istanza telematica di variazione dell’iscrizione al RIES, presentata il successivo 17 febbraio, il nuovo rappresentante legale aveva dichiarato l’assenza, negli ultimi cinque anni, di condanne definitive o patteggiamenti per una serie di reati ostativi.
Tra questi rientrano i delitti contro il patrimonio, oltre ai reati collegati ad attività mafiose, contro la fede pubblica, di natura finanziaria o tributaria e riconducibili al gioco non lecito.
Nel corso di un controllo a campione sulle autocertificazioni, l’Ufficio dei Monopoli per la Toscana ha acquisito il certificato del casellario giudiziale. Dal documento è emersa una condanna del rappresentante legale per tentata estorsione, pronunciata dal Tribunale di Grosseto e confermata dalla Corte d’Appello di Firenze.
La pena era stata fissata in un anno e sei mesi di reclusione e in una multa di 600 euro, con sospensione condizionale. Secondo ADM, la sentenza era diventata definitiva entro il quinquennio rilevante ai fini dell’iscrizione.
L’Agenzia ha quindi comunicato l’avvio del procedimento l’11 marzo 2025 e, con il provvedimento del 22 aprile 2025, ha disposto la cancellazione della società dal RIES.
Il TAR: comunicazione regolarmente consegnata tramite PEC
La società contestava innanzitutto il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento richiamasse la comunicazione di avvio del procedimento senza allegarla e che tale atto non fosse mai stato conosciuto.
Il TAR ha respinto la censura. L’Amministrazione ha infatti depositato in giudizio la comunicazione inviata tramite PEC, insieme alla ricevuta di avvenuta consegna. Per i giudici, la motivazione per relationem è ammessa quando il provvedimento richiama in maniera sufficiente gli atti precedenti e consente al destinatario di comprendere le ragioni della decisione.
La condanna era definitiva entro il quinquennio
È stata respinta anche la seconda contestazione, con la quale la ricorrente sosteneva che la sentenza fosse passata in giudicato oltre il periodo di cinque anni previsto dalla disciplina del registro.
Dal casellario giudiziale prodotto da ADM è invece risultato che la decisione della Corte d’Appello di Firenze era diventata irrevocabile entro il quinquennio ostativo. Il requisito richiesto per l’iscrizione e la permanenza nel RIES risultava quindi assente.
Il Tribunale aveva già negato la sospensione cautelare della cancellazione con l’ordinanza n. 3942 del 2025. Con la decisione di merito ha definitivamente respinto il ricorso e condannato la società al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre agli accessori di legge.
La sentenza si inserisce nel filone delle decisioni dedicate ai requisiti necessari per operare nel settore degli apparecchi da gioco. In un altro recente caso, il Consiglio di Stato ha confermato una cancellazione dal RIES determinata dalla mancanza della licenza richiesta per gli apparecchi da intrattenimento.
La disciplina e i provvedimenti relativi al registro sono consultabili nella sezione dedicata alla normativa RIES pubblicata da ADM. sb/AGIMEG










