La Commissione Agricoltura del Senato ha reso ieri parere favorevole sulla Legge Europea 2019-2020, nel testo esprime anche una considerazione che riguarda il settore ippico. Sottolinea infatti che “con riguardo alla eliminazione del riconoscimento delle professionalita` ippiche in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all’articolo 5 del disegno di legge in esame, questa va nella direzione gia` auspicata dalla Commissione agricoltura in ordine alla separazione del settore gioco e corse dei cavalli, da affidare al CONI, rispetto all’attivita` di allevamento, che rimane prerogativa del MIPAAF”. Nel testo esprime anche alcune osservazioni sul settore dell’agricoltura, il parere verrà adesso trasmesso alla Commissione Politiche dell’UE che esamina il Dl in sede referente. Di seguito il testo integrale del parere:
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
premesso che:
l’articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall’applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali – direttiva 2013/55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE – attuata nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016;
l’articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull’etichetta – dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, novellando l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2004, che reca attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta;
l’articolo 33 novella il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilita` per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualita` della benzina e del combustibile diesel;
ritenuto che:
con riguardo alla eliminazione del riconoscimento delle professionalita` ippiche in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all’articolo 5 del disegno di legge in esame, questa va nella direzione gia` auspicata dalla Commissione agricoltura in ordine alla separazione del settore gioco e corse dei cavalli, da affidare al CONI, rispetto all’attivita` di allevamento, che rimane prerogativa del MIPAAF;
l’articolo 7 va nella direzione di una maggiore evidenza delle caratteristiche del prodotto, ampliando la quantita` delle informazioni contenute nell’etichetta, che risultano necessarie alla luce della sempre maggiore trasparenza richiesta dal consumatore sempre piu` attento ed esigente.
Tale intervento si coniuga con la crescente necessita` di garantire maggiori livelli di sicurezza in campo alimentare sotto il profilo della tracciabilita` e della qualita`, al fine di arginare definitivamente fenomeni fraudolenti che certamente danneggiano il valore delle produzioni del comparto primario;
l’articolo 33, che novella il decreto legislativo n. 28 del 2011 di recepimento della direttiva sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, modifica ai fini del raggiungimento dell’obiettivo (previsto dall’arti-colo 3, comma 2, del citato decreto) il sistema di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili andando a rettificare la considerazione delle
colture cerealicole, amidacee, zuccherine e oleaginose e delle colture di secondo raccolto, per prevenire una possibile procedura di infrazione. In tal senso, costante rimane l’attenzione verso la tutela della salute, dell’ambiente e degli ecosistemi agricoli, mantenendo elevati i livelli di controllo nei confronti dei fornitori e degli operatori economici coinvolti nei cicli produzione;
esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:
– valuti la commissione di merito, in relazione a quanto previsto dall’articolo 33, la opportunita` delle seguenti precisazioni sulle superfici agricole destinate alla coltivazione per biocarburanti o biocombustibili:
– in primo luogo, anche alla luce della riduzione progressiva di superficie agricola utilizzata (SAU) e della progressiva sottrazione a finalita` produttive alimentari per altri utilizzi, di soprassedere alla soppressione della lettera c) dall’allegato 1, parte 2, punto 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, in quanto non soggetta a procedura di infrazione;
– in secondo luogo, per le superfici degradate o contaminate destinate alla coltivazione di prodotti per i biocarburanti, di prevedere che le coltivazioni che abbiano come obiettivo il completo recupero dei terreni finalizzato alla produzione alimentare possano trovare ulteriori forme di incentivo.
lp/AGIMEG