“La Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo, ente non commerciale, fu costituita nel 1968 con lo scopo di assistere i professionisti ippici durante e al termine della propria attività ippica. L’esigenza trae origine dalla pericolosità dell’attività svolta (incidenti) e dalla precoce usura fisica già riconosciuta agli sportivi (52 anni) però con esclusione degli ippici. Il tutto deve essere sommato al fatto che il particolare settore dell’ippica risultava e risulta privo di ogni forma mirata di assistenza e previdenza sociale. Il Mipaaf ha convenuto, con la risposta depositata presso la Commissione XIII (Agricoltura della Camera) e resa pubblica il 04/11/2013 rif. 5-01451, affermando: “La Cassa ha come scopo quello di assistere i professionisti ippici durante e al termine della propria attività”. L’attività di contribuzione trova supporto nei pareri indicati di seguito: 1) Parere Consiglio di Stato 23/12/1997; 2) Parere del Ministero del Lavoro del 03/06/1997; 3) Parere dell’Ufficio Legale UNIRE del 26/11/2010; 4) Sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Roma (n. 7663 del 14/04/2017). Le giustificazioni normative che sostengono la contribuzione sono rinvenibili: 1) nell’art. 2, c. 1 lett. m dello Statuto UNIRE; 2) nell’art. 12, c. 2 lett. c del DPR 169/98; 3) nell’art. 2 c. 2 del D.lgs 449/99. Le modalità e i criteri di calcolo del sostegno alla Cassa sono normati dalle Note ex MAF sottoscritte dal Ministro protempore (120407/1981 – 121781/1981 – 122896/1985 – 128091/1986 – 128071/1988) riassunti in: riesaminare, ogni triennio, l’adeguamento della contribuzione dell’UNIRE in relazione agli indici di svalutazione dei valori monetari nonché alle effettive e rigorose esigenze della Cassa; valutare la contribuzione annuale come anticipazione poi da conteggiare in sede di definizione del sostegno del triennio. Tutto ciò giusto la sopracitata risposta rilasciata dal Mipaaf all’Onorevole interrogante da cui si trascrive: “le difficoltà incontrate dall’UNIRE prima e successivamente dall’ASSI risiedono esclusivamente nelle condizioni di criticità finanziarie” a giustificazione del mancato e/o ridotto sostegno in favore di circa 220 assistiti. Tale affermazione risulta incomprensibile in base a quanto previsto dalla Legge n. 2 del 28/01/2009 che assegna al comparto ippico l’Art. 30 bis c. 4 il finanziamento del montepremi e con il c. 5 il finanziamento aggiuntivo in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, alle attività istituzionali dell’ex UNIRE, nonché all’incremento del montepremi e delle provvidenze per l’allevamento; oltre a quanto evidenziato dall’On. P. Cova in Commissione Agricoltura della Camera nel corso del Rendiconto Generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 2016: “le risultanze finanziare della gestione stralcio riferita al 31/12/2016 indicano una consistenza di cassa finale pari a €. 19.057.000”, di cui perlomeno €. 7.007.000 restituiti al MEF. Si rappresentano le seguenti problematiche che reputiamo necessitano di una rapida soluzione: 1) sostegno a base triennale costituito da contributi anticipativi annuali per il raggiungimento dei fini istituzionali della Cassa; 2) pagamento del residuo dell’ulteriore forma di finanziamento calcolata sui proventi da multe comminate trotto e galoppo 2010/2014; 3) discriminazione (etichettatura di Allenatori con Funzioni Limitate) e rimodulazione della tassa annuale per il rinnovo delle autorizzazioni, con particolare attenzione per i diversamente abili”. E’ quanto sottolineato nell’audizione della Cassa nazionale assistenza previdenza allenatori guidatori trotto allenatori fantini galoppo in 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) al Senato riguardo l’Istituzione dell’Agenzia autonoma per l’ippica e disposizioni per la riforma del settore.
“PUNTO 1 – SOSTEGNO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELLA CASSA Il sostegno in favore della Cassa si sarebbe dovuto concretizzare e/o quantificare in base alla rimodulazione contemplata dalla “nuova forma di finanziamento” prevista dalle linee guida per il rilancio dell’ippica italiana oggetto della direttiva Mipaaf (Ministro On. L. Zaia) trasmessa il 28/07/2009 all’UNIRE. Prendendo a base il “piano pluriennale di assistenza e formazione” commissionato da UNIRE alla ERNEST & YOUNG ed il comunicato stampa UNIRE del 30/12/2009, fu stilata la bozza generale originaria del Regolamento Unico delle Corse. Nell’ultima seduta, prima del commissariamento, il CdA così si esprimeva: “dispone di rinviare ad altra seduta la deliberazione di approvazione della proposta di Regolamento Ministeriale in materia di finanziamento della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto e Allenatori Fantini Galoppo per apportare le necessarie modifiche e integrazioni” (verbale 66 del 11/03/2010). Tale rimodulazione prevedeva una differente ripartizione del montepremi utile a finanziare l’assistenza ai professionisti ippici nell’ambito delle finalità affidate all’ex UNIRE dalla Legge e dallo Statuto e ad accompagnare l’uscita del comporto produttivo dei professionisti (in particolare Guidatori e Fantini) più anziani e/o con maggiore difficoltà: Proprietari da 69,54% a 68% = – 1,54% (1.540.000 ogni 100 ml di montepremi) Allenatori da 8,18% a 6,8% = – 1,38% (1.380.000 ogni 100 ml di montepremi) Guidatori/fantini da 4,09% a 3,4% = – 0,69% (690.000 ogni 100 ml di montepremi) Allevatori da 18,18% a 17,3% = – 0,88% (880.000 ogni 100 ml di montepremi) CNAP da 0% a 4,5% = + 4,50% (4.500.000 ogni 100 ml di montepremi) Piano formazione da 0% a 0,5% = + 0,50% (500.000 ogni 100 ml di montepremi) La Nota preliminare riferita al Bilancio Previsionale 2011, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 98 del 25/10/2011, poiché redatto oltre la scadenza legale del 31/10/2010 in ragione di circostanze istituzionali, richiamò la necessità di definire in tempi rapidi il piano triennale di Assistenza e Formazione. Inoltre si trascrive dalla Nota Mipaaf datata 13/11/2013: “lo stesso Ministro delle Politiche Agricole nell’ambito di un incontro dei vertici della Cassa, del Commissario dell’UNIRE e del capo di Gabinetto MPAAF in data 18 aprile 2011 (comunicato stampa UNIRE del 18.04.2011) non ha ritenuto di eccepire in alcun modo la legittimità del contributo UNIRE, bensì ha manifestato tutto il proprio interessamento per l’utile definizione della questione ponendo come unico limite la sussistenza di fondi adeguati”. Il 15/02/2013 (Prot. 18376P) il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica rimise al Mipaaf la PEC indirizzata al Presidente della Repubblica per le consentite iniziative da intraprendere. Il Mipaaf in data 06/05/2013 decretò l’impegno di spesa (Prot. 8295) per il Contributo Ordinario 2013, ancorché anticipativo, a valere sul cap. 2290 del Bilancio Previsionale dello Stato. UCB (prot. 11429/2013) rinviando al Mipaaf il Decreto formulava la seguente richiesta, rimasta inevasa: “si chiede di conoscere l’esito degli approfondimenti per la definizione di un nuovo sistema di finanziamento della Cassa”, richiamando contemporaneamente il rispetto del principio generale sancito dall’Art. 26 del D.Lgs. 33/2013 a cui le PP.AA. devono attenersi per la concessione di contributi. Le due richieste sopracitate sono tutt’ora non riscontrate dal Mipaaf come attestano la Nota del 20/12/2013 (Prot. 66614 – richiesta UCB) e la Nota del 07/08/2015 (Prot. 56242 – richieste Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica). Ma c’è di più, la memoria difensiva depositata dall’Avvocatura di Stato (pag. 3) nel corso del dibattimento giudiziario, conclusosi con la condanna del Mipaaf, recita: “ha portato l’UNIRE (poi l’Assi e poi il Mipaaf) a predisporre una nuova bozza di regolamento della Cassa e a sospendere temporaneamente l’erogazione del contributo”. Inoltre recita: “si tratta, dunque, non di un rifiuto a pagare le somme richieste dalla Cassa ma di un atteggiamento di prudenza”, aggiunge.
“PUNTO 2 – PAGAMENTO DEL RESIDUO DELL’ULTERIORE SOSTEGNO CALCOLATO SUI PROVENTI DA MULTE COMMINATE TROTTO E GALOPPO 2010/2014 La contribuzione, quale ulteriore forma di finanziamento, istituita nell’ambito delle linee guida per il rilancio dell’ippica italiana a partire dall’01/01/2010 è rimasta in essere fino al 31/12/2014, successivamente il Mipaaf decretò la variazione del Regolamento delle Corse privando la Cassa, e quindi i suoi assistiti, di questo ulteriore sostegno. Tale ulteriore forma di finanziamento, oggetto di diverse Interrogazioni Parlamentari, è tutt’ora non pagata per €. 206.881,50 nonostante sia riferita a sanzioni disciplinari comminate dall’01/01/2010 al 31/12/2014 oggetto del Decreto quale impegno di spesa n. 89364 del 30/12/2015 per €. 512.422,75. In data 29/12/2009 il CdA di UNIRE deliberò (n. 179) la rettifica degli articoli allocati nei vari regolamenti settoriali disponendo che i pagamenti fossero versati all’UNIRE entro e non oltre il 30mo giorno non festivo e da destinarsi al finanziamento della Cassa, alla lotta al doping e al funzionamento della giustizia sportiva. Tutto ciò disatteso come riferito dallo stesso Mipaaf con la mail del 04/04/2013 e relativi allegati. Non sembra avere pregio sostenere che la percentuale (80%) dovuta alla Cassa riguardi solo multe incassate e non le multe inflitte poiché i mancati incassi sono da imputare alla mancata applicazione del dispositivo che prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti per gli inadempienti sospendendo così la possibilità di svolgere qualsiasi attività ippica. Niente di tutto questo fu eseguito a tempo debito. La Deliberazione n. 179/2009 fu revocata dal Mipaaf con Decreto n. 93345 del 24/12/2014 in quanto l’entità burocratica preposta ritenne che tali risorse potessero essere, come da trascrizione, “più efficacemente impiegate per il sostegno ed il rafforzamento di attività istituzionali a presidio del benessere animale e delle regolarità delle competizioni ippiche”. L’ex Sottosegretario, On. G. Castiglione, ebbe a dichiarare alla Commissione Agricoltura della Camera in data 10/06/2016 (5-08867): “la rimanente parte sarà liquidata non appena accertate le corrispondenti entrate”. Per ultimo si sottolinea che il mancato incasso delle rimanenti sanzioni (2010/2014) procurerebbe un danno erariale diretto pari a €. 51.720,37 oltre ad ulteriore danno collaterale di €. 206.881,50 quale quota da corrispondere alla Cassa. Si lamenta inoltre il mancato riversamento alla Cassa dell’80% degli incassi pervenuti sul capitolo 2537 della Tesoreria da metà 2016 ad oggi, nonostante fossero stati confermati dal Direttore Generale PQAI con Nota pdf allegata alla PEC inviata al nostro Legale, però priva di numero di protocollo e data, così ostacolando un possibile richiamo all’atto citato”, continua.
“PUNTO 3 – RIMODULAZIONE DELLA TASSA ANNUALE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER I DIVERSAMENTE ABILI Si rappresenta lo stato dell’arte in essere per l’anno 2019, già ripetutamente portato all’attenzione del Mipaaf, da parte dalla Cassa, dopo le segnalazioni dei propri Associati, in quanto si reputa un atto di equità sociale la rimodulazione delle tasse annuali, in capo ai professionisti ippici. Il Mipaaf con prot. 48050 del 16/06/2017 provvedeva con incomprensibile ritardo, ben oltre il termine previsto per i rinnovi delle licenze, cioè il 31/12 dell’anno precedente, a rettificare il regolamento delle corse Art. 20 riconoscendo agli Allenatori Trotto con funzioni limitate (diversamente abili) la possibilità di svolgere la propria professione. Tutto ciò solamente dopo l’interessamento dell’On. G. L’Abbate formalizzatosi con l’interrogazione 4-14774-2016
Tale discriminazione permane tutt’ora, aggravata dall’etichettatura apposta sulle Licenze da esibire per poter accedere agli Ippodromi, a seguito del mancato inserimento nel Decreto n. 0092796 del 21/12/2017 (Linee guida per i rinnovi delle “autorizzazioni o licenze”) della categoria sopracitata e la relativa tassa richiesta per il rinnovo (€. 213) mentre è previsto che l’allenatore autorizzato anche all’attività di guidatore debba corrispondere un importo minore (€. 128). Può sembrare assurdo ma è proprio così: una licenza con una sola autorizzazione (unica di allenatore normodotato o disabile) costa €. 213; una licenza con due autorizzazioni (una di allenatore più una di guidatore) costano complessivamente, tutte e due insieme, di meno. L’iniquità si palesa perché si avvantaggia chi ha due prospettive di lavoro e di guadagno rispetto a chi è limitato ad una sola e a chi versa in condizioni di salute ed attività ottimali rispetto ad un disabile. Ciò è riconducibile alla resistenza burocratica già manifestatasi in passato con il diniego, fino al 16/06/2017, al rilascio della “licenza” agli allenatori trotto che fossero disabili con e per l’ostinazione di pretendere che essi dimostrassero una (inesistente) “abilità”. Sarà una soddisfazione economicamente poco significativa ma sarà una soddisfazione morale e per un senso di equità sociale provvedere a restituire quanto più pagato rispetto ai titolari di “licenza professionistica bivalente” (allenatore più guidatore). Il pagamento imposto secondo le modalità decretate e sopracitate manifesta l’iniquità di una disciplina che non prevede per il settore Galoppo la stessa possibilità del Trotto, cioè una licenza bivalente, fra l’altro di minore importo. Tutto ciò in contrapposizione con quanto esposto nel Decreto sopra citato da cui si trascrive: ”garantire il principio di imparzialità dell’azione amministrativa”, aggiunge.
“La P.A. si è esercitata nell’invocare “l’illegittimità del sostegno”, a paventare “maggiori costi” per lo Stato, per poi appellarsi alla “criticità finanziaria”. La “legittimità della contribuzione alla Cassa” è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato, acquisito il Parere del Ministero del Lavoro anche rispetto alla sopravvenuta normativa previdenziale (gestione separata INPS), poi sancita dal disposto della Sentenza del Tribunale di Roma n. 7663/2017 del 14/04/2017, passata in giudicato, ed infine mai messa in dubbio da UCB/MEF poiché avrebbe dovuto obbligatoriamente respingere i Decreti di impegno e liquidazione anziché restituirli. La tesi dei “maggiori costi per le casse statali” è priva di fondamento poiché il sostegno alla Cassa proviene dal contributo al comparto ippico per cui non genera ulteriori e maggiori costi all’erario. E’ invece l’atteggiamento negazionista messo in campo dal Mipaaf a procurare maggiori costi allo Stato. Infatti sono 50 gli anziani, di cui per ora siamo a conoscenza, che dal 2013 ricorrono all’assegno sociale con un conseguente maggior esborso, questo si, in capo ad INPS quantificato all’incirca sui €. 350.000 per ciascun anno, con buona pace dei sostenitori di questa bizzarra teoria. La “mancanza di fondi per criticità finanziaria” non corrisponde allo stato dell’arte come esposto nel documento riepilogativo. Gli Assistiti hanno subito un ulteriore castigo dovuto all’impossibilità di sottoporre a rivalutazione i sussidi erogati dal 2007 in poi, colpevole una contribuzione non adeguata alle effettive rigorose esigenze della Cassa (Nota ex MAF 121781-26/06/1981). Si fa presente che le richieste avanzate dalla Cassa (€. 4.980.000) relative alle contribuzioni riferite al triennio 2007/2009 furono in buona parte recepite da UNIRE, come esposto nei Bilanci Previsionali (€. 4.650.000). La previsione definitiva 2009, quale rata conclusiva e a saldo del sostegno triennale, fu allocata per €. 2.050.000, poi impegnata per €. 1.398.243,27 di cui fu poi corrisposto €. 623.556,31 (Bilancio 2009 approvato il 23/11/2012 Delibera 67). Il sostegno dei due trienni 2007/2009 – 2010/2012, a cui possiamo rifarci visto che dal 2013 il contributo anticipativo non è stato ancora erogato, risultano non completamente liquidati. Sono stati soddisfatti, dopo l’intervento della Magistratura, i contributi anticipativi 2007/2010 lasciando in attesa di liquidazione il residuo riferito al contributo anticipativo 2011 (€. 120.240,52) e 2012 (€. 136.213,84) e l’adeguamento del sostegno triennale (2007/9 €. 466.108,29; 2010/12 €. 613.907,64) con esclusione della rivalutazione dei sussidi, che sarebbe stata assicurata qualora fossero state esaudite le richieste avanzate dalla Cassa. Diversamente opinando, nel rispetto di esercizio contabile in base al principio di cassa con riferimento ad UNIRE e ASSI il residuo dei contributi anticipativi 2011 e 2012 (1/1 – 14/8/2012) da pagare alla Cassa e pari a €. 378.459,18 (UNIRE €. 360.130,28 – ASSI 18.328,90). L’adeguamento del sostegno triennale è pari a €. 974.139,57 (UNIRE €. 663.364,74 – ASSI €. 310.774,83). Tutto ciò a discapito di 217 anziani incolpevolmente castigati dal 2007 al 2012 per “criticità finanziaria” (risposta Interrogazione Parlamentare 5-01451/2013) ed in attesa dell’approvazione della proposta di Regolamento Ministeriale (On. L. Zaia) in materia di finanziamento della Cassa (Verbale 66-11/03/2010 CdA UNIRE) in base al “piano pluriennale di assistenza e formazione “elaborato dalla Ernest & Young per conto dell’Ente. Ha però trovato applicazione il reperimento di fondi da destinare all’incremento del sostegno alla Cassa tramite la riduzione del compenso (nel 2016 pari a €. 2.233.336) spettante agli allenatori/guidatori al “nuovo” 15% dei premi al traguardo che, in base alla consuetudine storicizzata, ammontava al 20% dei premi. Tale “risparmio” sommato al 5% dei premi vinti (2016 stima €. 500.000) dai gentlemen, dilettanti proprietari di cavalli da corsa, quindi non corrisposto ai professionisti, e alla quota delle multe (2016 stimati €. 50.000) erano da destinarsi a sostegno del “nuovo” piano assistenziale. “Risparmio” (€. 2.233.336 + €. 500.000 + €. 50.000 = €. 2.783.336) ampiamente sufficiente a soddisfare le rigorose esigenze della Cassa (2016 richiesta al Mipaaf tramite PEC il 23/11/2015 pari a €. 1.700.000). Ma c’è di più perché parte del 5% dei premi vinti (€. 500.000 stimati) dai gentlemen alla guida dei cavalli in proprietà è devoluto all’Associazione Federnat (€. 150.000 stimati annui). Tutto ciò se fosse stato devoluto alla “vecchia” Cassa avrebbe potuto accompagnare l’uscita dal comparto “produttivo” dei protagonisti (in particolare Fantini e Guidatori) più anziani o con difficoltà fisiche, riconducibili all’usura e pericolosità delle mansioni svolte e/o assicurare una mirata assistenza ai soggetti vittime di infortunio riconducibile all’attività svolta dagli operatori”, conclude. cdn/AGIMEG