Il disegno di legge di Matteo Mantero (M5S) sul gioco è stato assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze) del Senato, che esamineranno in sede referente il ddl recante “Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all’apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito”. Sul testo dovranno esprimere i pare le commissioni Giustizia, Bilancio), Istruzione pubblica e beni culturali, Industria, commercio e turismo), Igiene e sanità, Territorio, ambiente, beni ambientali.
Il Ddl prevede che l’apertura di un esercizio commerciale contenente slot e la “messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all’autorizzazione comunale”. Vlt, sale bingo ed agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive “sono soggetti all’autorizzazione del questore”. Inoltre, “l’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio comunale. Il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito sono subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione comunale” che “è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l’autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza”.
All’articolo 2 Il Ddl, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, fissa un distanziometro di 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti e non inferiore a 300 per quelli con popolazione superiore, il tutto “da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salve leggi regionali o regolamenti comunali eventualmente esistenti se maggiormente restrittivi rispetto alla presente legge”.
Inoltre – si legge all’art. 3 – “i sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l’ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all’esercizio delle sale da gioco autorizzate”. “L’orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro” non può essere superiore “a otto ore giornaliere”. Quanto alle sanzioni in caso di violazioni, vanno da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione comunale”. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni spetta al comune competente per territorio. lp/AGIMEG