Scommesse, già 250 le denunce alle Procure competenti effettuate da Stanleybet all’interno del progetto Cartago

“Il progetto CARTAGO – riporta una nota dell’operatore di Liverpool – avviato da Stanleybet all’inizio dell’anno per contrastare la diffusione e la proliferazione di operatori illegali all’interno del sistema legale italiano (sistema concessorio + Stanleybet) si è rivelato un importante strumento per il ripristino della legalità: più di 2000 i punti illegali individuati nei primi sei mesi di attività, variamente collegati a bookmaker inglesi, austriaci, maltesi, svizzeri.

Per ognuno di essi è stato aperto un fascicolo e sono tuttora oggetto di attività istruttoria specifica. Per 253 casi l’attività istruttoria preliminare si è conclusa e copia dei fascicoli è stata depositata a supporto della denuncia all’autorità giudiziaria.

L’attività è stata svolta su tutto il territorio nazionale e si è sviluppata, secondo protocolli rigorosissimi prestabiliti dal dipartimento legale della compagnia, con l’individuazione dei punti sul territorio, l’apertura di un fascicolo e l’attività di indagine per ottenere, per ciascuno dei centri individuati, la prova del reato di cui all’art 4, legge 401 del 1989 (scommesse clandestine), consistente in almeno una ricevuta di scommessa illegale e materiale fotografico di supporto. E’ seguita la denuncia dei centri clandestini, con conseguente interlocuzione con gli organi di polizia giudiziaria per ottenere il sequestro, in sede cautelare, dei CED illegali. Infine nelle fasi cautelari, dopo il sequestro dell’attività, è seguito il deposito di memorie ex articolo 90 c.p.p.. In caso di riapertura da parte del Tribunale del Riesame, i protocolli CARTAGO hanno previsto una fase di confronto con i Pubblici Ministeri, ove è stata spiegata la normativa in modo da stimolarne il ricorso per Cassazione. In caso di proposte di archiviazione da parte dei Pubblici Ministeri, Stanleybet si è opposta all’archiviazione. All’inizio del dibattimento, Stanleybet si è costituita in giudizio come parte lesa, divenendo a pieno titolo parte processuale del giudizio.

I protocolli CARTAGO hanno previsto altre attività collaterali come l’azione di sensibilizzazione dei capi delle più importanti Procure della Repubblica e la richiesta di audizioni presso gli organi di polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza.

Un primo elenco delle denunce effettuate è stato trasmesso ad AAMS per i suoi seguiti di competenza.

Nel settore amministrativo Stanleybet ha avuto visibilità dei procedimenti, sia cautelari che di merito, presso TAR e Consiglio di Stato, ha instaurato ottimi rapporti con l’Avvocatura dello Stato ed è intervenuta nei procedimenti e nelle attività di contrasto a fianco dell’Amministrazione.

Primi risultati:

·         Sede penale:

L’attività di contrasto dei centri clandestini di raccolta scommesse si è rivelata particolarmente incisiva.

A seguito della denuncia di ben 253 titolari di CED legati a operatori illegali, è stata sollecitata l’attività repressiva in ben 44 diverse Procure della Repubblica.

Oggetto fondamentale della campagna Cartago è stata la capillare diffusione presso le diverse sedi giudiziarie della fondamentale sentenza della Cassazione n. 36622/2012, la quale, recependo gli argomenti formulati da Stanleybet, ha escluso che le pronunce Placanica e Costa-Cifone della Corte di Giustizia dell’Unione Europea possano applicarsi alla società Skysport365. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione infatti ha definitivamente disposto l’illegalità della società Skysport365 sul territorio italiano.

Nella motivazione della sentenza si legge: “L’incompatibilità delle norme incriminatrici si raffigura soltanto nei casi concreti di società operanti in ambito comunitario … arbitrariamente escluse in Italia dalla gara per l’assegnazione delle concessioni ovvero poste in una situazione tale di svantaggio da ritenersi che sia stato loro impedito di partecipare alla gara in condizione di parità con gli altri concorrenti […] Tutte situazioni queste che non si verificano nel caso in esame, perché l’allibratore straniero “Planet Win 365” [alias, SKYSPORT365] per il quale l’indagato operava, non è stato illegittimamente escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione”.

Nell’attività di contrasto si segnala la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, a carico di un CED legato a SKS365. Il titolare del centro – che in precedenza operava per Stanleybet e che, per tale attività, si era visto archiviare il procedimento nel 2011 – è stato invece condannato per la collaborazione con SKS365 alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione oltre a diverse pene accessorie interdittive. Nella sentenza il Tribunale osserva che “un simile dubbio di compatibilità comunitaria di questo sistema di assegnazione delle concessioni non sorge nel presente procedimento con riferimento alla società Skysport 365 Austria, con sede in Austria […]”.

Anche in ambito cautelare, sono numerose le denunce che si stanno traducendo in sequestri dei centri clandestini.

Si segnala la pronuncia del Tribunale del Riesame di Trani che ha confermato il sequestro disposto dal GIP su un centro legato all’operatore SKS365. Chiara la motivazione del provvedimento: “Con riguardo al sistema informatico di gestione delle scommesse introdotto dalla società austriaca SKYSPORT365, nella cui rete opera anche l’istante, non si ravvisa alcuna operatività della citata pronuncia [sentenza Costa Cifone]”.

Per tale operatore non vi è stata illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999. Non vi è stata partecipazione alle gare indette nel 2006. Non vi è stata manifestazione di interesse a partecipare a quelle gare e quindi non è operativa la non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato. Ne consegue che la società austriaca, costituita solo nel 2009, non ha subito alcuna discriminazione e non può dolersi delle condizioni di gara del bando del 2006.

Da ultimo, hanno ricevuto notevole eco mediatico le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza il 21 giugno scorso presso diversi CED Skysport365 operanti nella provincia di Salerno.

·         Sede amministrativa:

L’attività più importante è stata certamente l’intervento di Stanleybet a fianco del Governo italiano e della Commissione Europea di fronte alla Corte di Giustizia nella questione pregiudiziale “Biasci + altri”, sollevata dal Tar Toscana nei confronti della Goldbet finalizzata all’interpretazione del diritto dell’Unione e alla verifica dell’applicazione della giurisprudenza comunitaria al book austriaco. Stanleybet è intervenuta per chiarire la reale posizione di Goldbet nel mercato italiano. A breve la Corte di Giustizia emetterà la sentenza.

In poco più di un anno dalla nascita del progetto Cartago, Stanleybet è intervenuta in oltre 80 giudizi amministrativi in aiuto dello Stato italiano e contro i centri affiliati a vari operatori clandestini.

Di conseguenza anche i Giudici amministrativi cominciano a riconoscere la differenza fondamentale che separa Stanleybet, che è pienamente equiparabile ai concessionari dello Stato, da chi, in modo maldestro e pretestuoso, si vuole assimilare a essa, appropriandosi di una storia legale e giudiziaria che non gli appartiene.

Tutto ciò è stato ben chiarito nella recente sentenza del TAR Torino n. 583/2013. Il Giudice piemontese infatti, a seguito dell’intervento di Stanleybet, ha completamente mutato il proprio precedente orientamento e ha statuito che: “SkySport 365 GmbH ha iniziato a operare solo nell’ottobre 2009, quindi, successivamente all’ultima gara per l’assegnazione delle concessioni, svoltasi in Italia nel 2006, e non può dirsi in alcun modo discriminata dal sistema italiano.

Come evidenziato dalla giurisprudenza … ancora una volta il richiedente pretende di potersi inserire nel mercato italiano allorquando voglia, a suo piacimento e senza rispettare le procedure e le formalità la cui legittimità è già stata più volte riconosciuta dalla stessa Corte con affermazione, questa sì, di portata generale» (cfr. Tribunale di Cagliari, Sez. I pen., ordin. del 9.10.2012)”.

A conclusioni analoghe è giunto, qualche settimana fa, anche il TAR Lazio, il quale, nel respingere il ricorso presentato da SKS365 avverso il nuovo bando delle 2000, ha chiaramente precisato che “non può fondatamente ritenersi che la richiamata giurisprudenza comunitaria abbia legittimato l’esercizio dell’attività di impresa transfrontaliera [ndr di SKS365], in quanto in realtà la Corte si è limitata a ravvisare un ingiustificato ostacolo alla partecipazione della Stanley alla gara Bersani” (sent. n. 6605/2013).

Infine, si segnala che, anche in sede cautelare, sono ormai numerosi i Giudici amministrativi che respingono le richieste dei CED SKS365 dirette a sospendere i provvedimenti di diniego emessi dalle Questure. Ultima, la pronuncia del Tar di Napoli (ordinanza n. 953/2013), con la quale i giudici partenopei hanno rigettato le richieste avanzate dal titolare di un CED proprio sul presupposto che l’attività di SKS365 è illegittima.

Del resto, la Suprema Corte di Cassazione già nel provvedimento n. 28413/12 ha evidenziato che la soluzione adottata s’impone solo per la “peculiare condizione della società Stanley”, che “si caratterizza” per le descritte “rilevanti e specifiche circostanze”.

È ben noto che sfruttando le vittorie legali di Stanleybet ogni tipo di operatore senza licenza tenta e continua a tentare di affermare un diritto a operare che non ha nessun fondamento, dato che – conclude la nota – si tratta di operatori che, al contrario di Stanleybet, non hanno subito alcuna discriminazione. Si tratta di un caso, ben noto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, di ‘abuso del diritto’.” lp/AGIMEG