I legali del bookmaker Sks365 Angela Gemma e Marco Tronci partono da un paragone storico molto forte e provocatorio per commentare in una nota della società le novità previste dalla Legge di Stabilità in materia di giochi, in particolare quelle introdotte dalla sanataria per i ctd, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio del 2015.
“Il nuovo, moderno e sofisticato mercato delle indulgenze (tecnicamente definito regolamentazione e sconfessato nella sua reale consistenza dalle previsioni di incasso presenti nella relazione accompagnatoria), al di là della convenienza economica della scelta da valutare quantificando l’importo dovuto per la regolarizzazione fiscale, presenta diversi profili di criticità per i CTD che intendano aderirvi. Ed infatti, in assenza del regolamento di attuazione e del disciplinare potrebbe ben verificarsi il caso di pagamento dell’obolo (ovvero del prezzo dell’indulgenza) senza tuttavia essere sicuri di salvarsi dalle fiamme dell’inferno”.
Tanti i problemi tecnici segnalati.
“E’ evidente – prosegue la nota – che l’adesione alla c.d. regolarizzazione ad oggi ed in assenza dei qualsiasi indicazione circa il disciplinare da sottoscrivere e che ADM dovrà rendere disponibile comporti per il CTD un vero salto nel buio. Il contratto o disciplinare che dovrà sottoscrivere il centro non sarà infatti a sua disposizione entro il 31 Gennaio 2015. Dalla lettura della norma, poi non è chiaro se la licenza che la Questura dovrebbe rilasciare a seguito dell’invio da parte di ADM della documentazione allegata alla domanda di regolarizzazione possa essere negata qualora sia in corso un procedimento penale nei confronti del Centro proprio per violazione della normativa concessoria pregressa. In tal ipotesi il Centro non solo perderebbe l’obolo versato senza essere assolto dai propri peccati originali, ma dovrà chiudere l’attività e versare le tasse arretrate. Infine non appare chiaro che se l’adesione alla regolarizzazione comporterà l’estinzione dei procedimenti penali in corso a carico dei CTD aderenti”.
Inoltre, poichè la disposizione si applica esclusivamente ai centri collegati con bookmaker esteri “non redenti”, è lampante la evidente natura discriminatoria del provvedimento ed il suo contrasto tra l’altro con gli artt. 3 e 41 Cost.: la limitazione alla libertà di impresa e di prestazione di servizi contenuta nel quadro normativo oggi all’esame del Parlamento non risulta, infatti, giustificabile e proporzionata allo scopo perseguito, soprattutto quando la stessa norma consente l’attività dei CTD qualora il titolare non abbia precedenti di polizia e versi l’imposta unica nella misura prevista dalla disposizione in esame”. Il legali si soffermano poi su una riflessione di carattere generale.
“Giova ricordare che le disposizioni appena esaminate risultano animate dalla ratio legis di “… assicurare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età”. Per quanto attiene alla posizione di SKS 365 Gmbh, che è concessionaria, anche se per un solo punto, come noto, nei giudizi amministrativi, abbiamo rilevato che la Società ricorre all’utilizzo dello schema degli incaricati previsto dall’art. 88 TULPS al pari dei concessionari italiani e come sopra visto le norme di regolarizzazione confermano lo schema consentendo al CTD redento di “affiliarsi” ai concessionari Italiani. Ebbene, considerato che la finanziaria così facendo consente ai CTD di operare come intermediari o incaricati dei concessionari senza la determinazione di un numero massimo di essi per ciascun concessionario, rende ancora più palese la discriminazione operata a carico degli operatori esteri. In particolare le indagini che sono state condotte dal nostro studio hanno evidenziato che sia Sisal Match Point S.p.A sia Lottomatica Scommesse S.r.l. hanno nominato propri incaricati ex art. 88 TULPS alla raccolta delle scommesse, per un numero superiore rispetto ai punti di cui le medesime società risultano concessionarie. Ebbene, considerato che la finanziaria così facendo consente ai CTD di operare come intermediari o incaricati dei concessionari senza la determinazione di un numero massimo di essi per ciascun concessionario, rende ancora più palese la discriminazione operata a carico degli operatori esteri”.