Scommesse e Vlt, Consiglio di Stato accoglie ricorso Comune Monteforte Irpino (AV): “Attività sala giochi in contrasto con normativa urbanistica”

“Era consentito al Comune intervenire (…) per ordinare la cessazione di una attività (raccolta scommesse e videolottery) esercitata in contrasto con la normativa urbanistica comunale, ovvero a fronte di una destinazione d’uso dei locali difforme rispetto alle caratteristiche urbanistiche della zona e incompatibile con queste sul piano funzionale, nulla avendo a che fare con la destinazione a ‘sport‘ l’offerta di scommesse e giochi d’azzardo leciti”.

Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto l’appello avanzato dal Comune di Monteforte Irpino (AV) per la riforma della sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), che aveva in un primo tempo accolto il ricorso intentato da una sala scommesse e vlt contro il Comune campano.

Il CdS sottolinea come il “Comune, nell’esercizio dei propri poteri di pianificazione, ha stabilito che nella zona in cui si trova l’immobile è possibile soltanto l’uso ‘G4’ – ‘Area privata sportiva a uso collettivo’, per ‘realizzazione di attrezzature sportive coperte o scoperte e attrezzature e servizi connessi all’accoglienza degli atleti come spogliatori, bar, spazi per il ristoro, attrezzature per il tempo libero e uffici per l’amministrazione del complesso sportivo'” e che il negozio di scommesse “con la Cila del 31 gennaio 2018, ha inteso legittimarsi all’attività di scommesse, sala giochi a mezzo viedolottery in un immobile ricadente nella zona sopra descritta”.

Il Collegio rileva “una palese e frontale incompatibilità urbanistica tra la destinazione d’uso dichiarata nella Cila e quella fruibile nella zona in base alla normativa urbanistica comunale. Non può, invero, porsi sullo stesso piano urbanistico e d’uso – neppure in via integrativa, complementare ed estensiva – l’attività sportiva privata a uso collettivo con l’attività di sala giochi a mezzo videolottery. Nel caso di specie, l’attività in concreto esercitata (scommesse e videolottery) si è disvelata in concreto diversa da quella contemplata dalla Cila del 31 gennaio 2018, la quale prevedeva una destinazione prevalente ad attività sportiva (id est: ping pong o altri sport da tavolo), questa sì compatibile con la destinazione di zona”.

“Più in particolare – prosegue il CdS – deve osservarsi che lo strumento di pianificazione urbanistica del Comune di Monteforte Irpino non contempla affatto la possibilità di esercizio dell’attività commerciale (nella quale rientra l’attività di scommesse e videolottery) nelle zone omogenee a ‘destinazione speciale’. Acclarata l’incompatibilità urbanistica dell’insediamento commerciale in zona ‘G4’, legittimante il Comune è intervenuto in via inibitoria sulla Cila del 31 gennaio 2018 nell’esercizio dei propri poteri di controllo e vigilanza“. Per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, respinge i ricorsi riuniti di primo grado (n.r.g. 1264/2018 e n.r.g. 1930/2018). cr/AGIMEG