Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha respinto l’istanza cautelare per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della questura di Palermo di rigetto dell’istanza di rilascio licenza P.S. per esercitare la raccolta di scommesse. “Ritenuto – si legge nell’ordinanza – che la valutazione prognostica operata dall’Autorità di P.S. nel provvedimento impugnato si presenta sufficientemente motivata con riferimento ad una pluralità di dati da cui si desume che il legame di affinità e parentela dei due soci della società ricorrente con soggetti fortemente controindicati si proietta, in base ad un, prima facie non irragionevole, procedimento inferenziale, pure in possibili cointeressenze economiche di questi ultimi nello specifico settore di attività in cui opera la società ricorrente”. lp/AGIMEG