Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto la richiesta di misura cautelare monocratica presentata nell’ambito di un contenzioso relativo a un punto di raccolta scommesse.
Il ricorso contro Ministero, Questura e ADM
Il ricorrente ha promosso il ricorso contro il Ministero dell’Interno, la Questura di Ragusa, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la richiesta di sospendere il provvedimento del Questore di Ragusa che aveva rigettato l’istanza di variazione dei rappresentanti sulla licenza di pubblica sicurezza ex articolo 88 del TULPS, disponendo inoltre la cessazione dell’attività eventualmente esercitata in assenza dei necessari titoli autorizzativi e la rimozione delle insegne pubblicitarie dell’esercizio.
Nel ricorso venivano impugnati anche il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo, con la relativa sanzione pecuniaria, e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
La decisione del TAR Sicilia
Nel decreto, il Presidente del TAR ha ritenuto non sussistessero i presupposti per l’adozione di una misura cautelare monocratica. La vicenda presenta profili particolarmente delicati e complessi. Richiede un esame approfondito da parte del Collegio.
Il TAR discuterà la domanda cautelare in sede collegiale. La camera di consiglio è fissata per il 10 settembre 2026. In questa occasione, il TAR si pronuncerà sulla richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati. lp/AGIMEG










