Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Sicilia ha respinto l’istanza cautelare di un centro scommesse che si era visto rigettare l’istanza per ottenere il rilascio della licenza di p.s. ex art. 88 tulps per raccogliere scommesse. “Considerato che non è stato provato dal ricorrente il rapporto diretto di causa effetto tra il provvedimento impugnato in primo grado e la revoca della autorizzazione alla raccolta di scommesse, di competenza per altro di altra amministrazione, nella specie l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; non è sufficiente, a tale scopo, la semplice locuzione riportata nella autorizzazione del 25 marzo 2015 secondo cui: “in caso di diniego della licenza di pubblica sicurezza … il gestore del punto di raccolta perde il diritto di continuare nella attività di commercializzazione delle scommesse” atteso che la posizione giuridica soggettiva del gestore può essere incisa solo a seguito della valutazione da parte della amministrazione competente al rilascio della autorizzazione (AAMS) della nuova circostanza del diniego della licenza e mediante la emissione di un eventuale provvedimento di revoca”, il Consiglio di Giustizia Amministrativa respinge l’istanza cautelare e fissa, per la discussione, la camera di consiglio il 13 aprile 2016. cdn/AGIMEG