Scommesse: Tar Sicilia accoglie ricorso di un CTD “tenuto conto della particolare complessità del procedimento di sanatoria”

“Tenuto conto della particolare complessità del procedimento di sanatoria delineato dal comma 643 dell’art. 1 della L. n. 190/2014 e ritenuto che, in considerazione dell’essere unica fonte di sostentamento per il ricorrente lo svolgimento dell’attività oggetto del provvedimento impugnato, si profilano in modo estremamente grave per lo stesso le conseguenze che discenderebbero dalla mancata concessione del provvedimento cautelare richiesto. Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia accoglie la domanda cautelare e per gli effetti sospende l’efficacia del provvedimento con esso impugnato”. Lo scrivono in un’ordinanza odierna i giudici amministrativi del Tar di Catania, in riferimento al ricorso di un CTD cui a marzo era stata disposta da parte della Questura “l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione di raccolta scommesse”. I giudici richiamano in questo caso la “particolare complessità del procedimento di sanatoria” voluto dalla Legge di Stabilità 2015, (quindi la regolarizzazione fiscale dei centri trasmissione dati) e scelgono di sospendere l’atto impugnato visto che “lo svolgimento dell’attività oggetto del provvedimento” è “l’unica fonte di sostentamento per il ricorrente”. lp/AGIMEG