“L’ordine di cessazione immediata dell’attività medesima è provvedimento vincolato e doveroso in mancanza della distanza minima di cinquecento metri dai luoghi sensibili”. Con questa motivazione il Tar Puglia ha respinto il ricorso di un sala scommesse di Gallipoli in quanto troppo vicino a una scuola. Secondo i giudici infatti “non è stata adeguatamente dimostrata” l’argomentazione del ricorrente, secondo cui la distanza di 500 metri impedirebbe l’apertura di sale scommesse su quasi tutto il territorio comunale. “Le disposizioni regionali si basano su di un ragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, non incidendo direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, bensì su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi”. Anche la Corte Costituzionale – ha ricordato il Tar – ha confermato la legittimità della legge regionale: “Le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi sensibili sono dirette al perseguimento di finalità di carattere socio-sanitario e sono riconducibili, principalmente, nell’ambito della materia della tutela della salute, rientrante nella competenza legislativa concorrente Stato – Regione”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge. lp/AGIMEG