Scommesse: Tar Puglia su diniego 88 TULPS. “Non è contrario a principi UE che uno Stato pretenda una concessione rilasciata dalle autorità nazionali”

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce respinge la domanda cautelare; e compensa le spese della presente fase cautelare”. E’ quanto si legge in un’ordinanza emessa oggi dalla Prima Sezione del Tar Puglia (sezione di Lecce), che ha rigettato la domanda cautelare di un CTD collegato a un bookmaker estero. Il titolare dell’esercizio commerciale, aveva impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Lecce ha rigettato “la sua istanza di autorizzazione ex art. 88 TULPS finalizzata all’esercizio dell’attività di trasmissione dati in qualità di CTD”. “L’oggetto della domanda non è inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 88 TULPS, dal momento che tale norma riguarda unicamente la disciplina della raccolta e dell’accettazione di scommesse e in nessun caso la trasmissione dei dati di proposte negoziali tramite rete telematica”,evidenziando altresì l’assenza dei requisiti di cui all’art. 88 del TULPS, per l’inesistenza della concessione rilasciata dall’AAMS” (alla società cui fa capo il CTD). “Ritenute prima facie infondate anche le altre doglianze svolte in ricorso alla luce dei principi espressi in materia dalla Corte di Giustizia (sentenze Plananica, Costa Cifone e ordinanza del 16.02.2012), secondo cui non è contraria all’ordinamento comunitario la normativa nazionale che ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in questione, impone la previa esistenza in capo alla società per la quale l’istante opera in qualità di CTD di una concessione rilasciata dall’AAMS, purché le procedure per l’ottenimento di quest’ultima siano state correttamente espletate dallo Stato” scrivono i giudici amministrativi pugliesi. “Del pari, sempre secondo la Corte di Giustizia, non può ritenersi contrario ai principi comunitari che uno Stato pretenda che la concessione di cui sopra sia stata rilasciata dalle autorità nazionali, non ritenendo invece equipollenti analoghe licenze rilasciate all’estero, atteso che tale scelta risulta connessa alla delicatezza del settore interessato dai titoli legittimanti ed alla conseguente necessità per ogni singolo Stato di controllare, all’atto del rilascio delle concessioni, le società operanti nel campo delle scommesse, così da evitare l’infiltrazione in esse di attività criminali”.  “La domanda cautelare  – conclude l’ordinanza – non può trovare accoglimento”. im/AGIMEG