Scommesse, Tar Puglia: “Legge regionale sul gioco non determina la soppressione del settore”

Il titolare di una sala giochi del Comune di Galatone, in provincia di Lecce, ha presentato un ricorso al Tar della Puglia per contestare una nota dell’amministrazione comunale secondo cui “l’ubicazione dell’esercizio non è conforme alle prescrizioni della L. R. 13 dicembre 2013, n. 43 (art. 7 comma 2), in quanto lo stesso dista meno di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituto scolastico e da un luogo di culto”.

Il Tribunale ha affermato che “le considerazioni svolte portano, pertanto, ad escludere che la disciplina di legge di che trattasi (l’art. 7 comma 2 della L.R. Puglia n. 43 del 2013 nella versione “ratione temporis” applicabile che prevedeva la distanza minima di mt. 500 dai siti sensibili e nella versione oggi vigente) abbia determinato e, soprattutto, determini, allo stato, la totale soppressione del settore di mercato della raccolta scommesse nel Comune di Galatone e, quindi, un’illegittima ed irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione. Il che esclude non solo la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente in ricorso ma anche, ictu oculi, la sua stessa fondatezza”.

Per questi motivi il Tar della Puglia rigetta il ricorso e conferma la validità dei provvedimenti messi in atto dal Comune. ac/AGIMEG