Il titolare di un Centro Trasmissione Dati ha presentato un ricorso al Tar della Lombardia per chiedere l’annullamento del provvedimento del Questore di Brescia con cui è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività di raccolta scommesse gestita dal ricorrente per conto di una società estera, in quanto esercitata in assenza, sia della licenza di polizia rilasciata dalla Questura ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s. per l’esercizio dell’attività di scommesse, sia dell’apposita concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Collegio ha innanzitutto ricordato che “nell’ordinamento nazionale l’attività di raccolta di scommesse sportive è soggetta ad un duplice regime, di concessione e di autorizzazione”. “Concessione e licenza di pubblica sicurezza perseguono entrambe, in modi diversi ma complementari, la medesima finalità di prevenire abusi e possibili infiltrazioni criminali in questo tipo di attività; in particolare, la licenza di pubblica sicurezza, presupponendo il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di incensuratezza previsti dall’articolo 11 del T.U.L.P.S., mira ad estromettere dalla gestione dei giochi di abilità soggetti che non offrano adeguate garanzie di moralità e professionalità; la concessione, a sua volta, restringendo il numero degli operatori, è diretta a canalizzare l’esercizio dei giochi su circuiti più facilmente controllabili e, nel contempo, proprio per questo, più adatti ad attrarre giocatori (rispetto ai circuiti clandestini) per la maggiore fiducia che gli utenti del servizio possono ragionevolmente riporre nella correttezza dei concessionari“.
La società per cui opera il titolare del CTD è stata esclusa dalle gare del 1999 e 2006 e a seguito di diversi ricorsi emerse che “alcune prescrizioni non fossero comunitariamente compatibili, avendo l’effetto di costituire una barriera di ingresso in Italia a prestatori esteri di offerta di scommesse in regime di concorrenza transfrontaliera, così discriminando, dal punto di vista concorrenziale, i prestatori esteri rispetto a quelli nazionali“. Tuttavia “i profili di incompatibilità comunitaria rilevati dal giudice comunitario in relazione ai bandi del 1999 e 2006 sono stati risolti con il c.d. “Bando Monti” del 2012, emanato ai sensi dell’articolo 10, comma 9 octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)”.
“La G.C.U.E., nel decidere sulla questione, con pronuncia del 22 gennaio 2015, resa nella causa C-463/13, escludeva sotto tale aspetto che la normativa nazionale fosse non conforme ai superiori parametri dell’ordinamento comunitario, sostanzialmente recependo il punto di vista reiettivo espresso nell’ordinanza di rimessione. A tale pronuncia, seguiva la sentenza del Consiglio di Stato n. 3985/2015 di definitiva reiezione del gravame proposto dalla società estera in questione”.
Allo stato, pertanto, la società estera in questione “è pienamente soggetta al regime del doppio binario vigente nel nostro ordinamento, essendo quindi onerata, per esercitare attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale, di munirsi sia del titolo concessorio che della licenza di polizia. Per l’effetto, al medesimo regime sono assoggettati i titolari di centro di trasmissione dati legati contrattualmente a questa società per l’esercizio in Italia della medesima attività”.
Per questi motivi il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso e confermato la validità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG