E’ legittimo negare l’88 Tulps al ricevitore che gestisce un corner di scommesse che – pur non avendo riportato alcuna condanna penale – abbia manifestato in passato comportamenti violenti. E’ quanto ha affermato il Tar Lazio respingendo il ricorso intentato dallo stesso ricevitore nei cui confronti in passato erano stati avviati dei procedimenti penali – correlati a una separazione burrascosa – poi archiviati o sfociati in sentenze di assoluzione. Le semplici denunce, tuttavia, secondo il Tar sono sufficienti a far ritenere che il ricorrente non abbia i requisiti per gestire un corner di scommesse. “Dal comportamento del ricorrente, che emerge dalle querele e dai documenti a corredo” si legge nella sentenza, “essa (la Questura, ndr) ha coerentemente dedotto che lo stesso, capace di essere violento ed inaffidabile nei rapporti familiari, non fosse dotato di quel necessario equilibrio per rapportarsi con i soggetti, a volte particolari, che si dedicano alle scommesse, in altre parole che non fosse affidabile nello svolgimento dell’attività oggetto dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 del T.U.L.P.S”. lp/AGIMEG