Il Gestore di un Centro Trasmissione Dati si è rivolto al Tar dell’Emilia Romagna per contestare il provvedimento del Questore della provincia di Reggio Emilia che ha negato la licenza poiché è collegato ad un bookmaker non collegato. Il Tribunale sul sistema concessorio a ‘doppio binario’ vigente in Italia ha affermato che: “tale sistema, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, risulta però del tutto legittimo e, dunque, il provvedimento impugnato è immune dal denunciato vizio di contrarietà ai principi di proporzionalità e concorrenza”. Il Tar prosegue ribadendo che: “chi intende svolgere l’attività di raccolta scommesse deve munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS”. Con tale motivazione il Tar dell’Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso e confermato il sistema concessorio a ‘doppio binario’ italiano. ac/AGIMEG