Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato da una società contro il provvedimento con cui la Questura di Napoli aveva annullato in autotutela la licenza per la raccolta scommesse nei locali di via Consalvo 107 A/B, nel quartiere Fuorigrotta. I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo il ritiro del titolo, disposto dopo l’accertamento della violazione della distanza minima di 250 metri da un luogo sensibile prevista dalla legge regionale della Campania.
All’origine della vicenda c’è il rilascio, il 18 maggio 2023, della licenza ex articolo 88 del TULPS. Successivamente, sulla base di verifiche della Polizia Locale e poi di una verificazione disposta dallo stesso TAR e affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è emerso che la sala scommesse si trova a una distanza di 123 metri dalla chiesa di Sant’Antonio Abate e quindi al di sotto del limite fissato dalla normativa regionale.
La società ricorrente sosteneva che non si trattasse di una “nuova apertura”, perché in passato nei medesimi locali c’era un’analoga attività di un altro operatore. Contestava inoltre il metodo di misurazione della distanza, la qualificazione della cappella come luogo di culto, la sproporzione dell’intervento amministrativo e chiedeva anche il risarcimento dei danni.

La decisione del TAR
Il TAR Campania ha però condiviso la tesi di Questura e Comune di Napoli, osservando che mancava qualsiasi continuità aziendale o subentro nel precedente rapporto autorizzatorio. Per il collegio, dunque, l’attività è da qualificarsi come nuova apertura e resta pienamente soggetta al cosiddetto distanziometro previsto dalla legge regionale 2 del 2020.
I giudici hanno inoltre ritenuto corretto il percorso istruttorio e motivazionale seguito dall’amministrazione, compreso il bilanciamento tra interesse pubblico e affidamento del privato. Respinta anche la domanda risarcitoria. Le spese di giudizio sono state compensate. sm/AGIMEG

