Il titolare di una sala scommesse ha presentato un ricorso al Tar della Calabria per chiedere l’annullamento del provvedimento del Questore di Vibo Valentia con cui è stata disposta la revoca della licenza di polizia per l’esercizio delle attività di scommesse a causa della presenza di pregiudicati all’interno del locale.
Il Collegio ha ricordato che “l’art. 100 del T.U.L.P.S. dispone che “Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.
Una ulteriore precisazione arriva dal Consiglio di Stato che ha stabilito in una sentenza passata che “ai sensi del secondo comma dell’art. 100 t.u.l.p.s., ben può l’autorità di p.s. procedere alla revoca della licenza di commercio nei riguardi di un esercizio commerciale che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose per l’ordine pubblico, ove l’anzidetta situazione si ripeta nel tempo”.
Nel caso controverso, il provvedimento di revoca si basava sull’assunto per cui “a seguito di attività di controllo emergeva la presenza all’interno e nei pressi del locale di cui sopra di persone penalmente censite per gravi reati, insieme a soggetti destinatari della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG della misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore e della libertà controllata” e la suddetta circostanza faceva inferire che “l’esercizio commerciale in argomento è abituale ritrovo di individui pregiudicati e/o con pregiudizi di polizia e di persone pericolose”. Tuttavia, “manca il presupposto della “ripetizione” dei fatti che avevano già dato luogo alla sospensione della licenza”.
Per questi motivi il Tar della Calabria ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di revoca della licenza poiché manca la ripetizione dei fatti che lo giustificherebbe. ac/AGIMEG