Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha rigettato il ricorso di un titolare di un punto raccolta scommesse per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della questura di Cosenza “avente ad oggetto il rilascio della licenza per la raccolta di scommesse”. “Ritenuto che, dall’esame del provvedimento e degli atti depositati, non appare illogico il ragionamento svolto dalla pubblica amministrazione in relazione ai rapporti del ricorrente con soggetti pericolosi, anche in considerazione della successione nel tempo degli eventi che ne hanno condizionato l’emissione” – si legge nella sentenza – “ritenuto che la pubblica amministrazione, fermo il carattere cautelare del provvedimento, risulti aver svolto il proprio potere discrezionale in maniera non irragionevole, tenuto conto dei presupposti e delle caratteristiche del provvedimento; ritenuto che la complessità e la parziale novità delle questioni di lite giustifichino la compensazione delle spese di lite della presente fase del giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta il ricorso cautelare”. cdn/AGIMEG