Una società di giochi ha presentato un ricorso al Tar della Calabria per richiedere l’annullamento del provvedimento con cui è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di “intermediazione per l’esercizio di scommesse ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.”.
Il Tribunale ha affermato che “l’impugnato diniego si basa, infatti, su un quadro indiziario adeguatamente articolato, approfondito e motivato. In particolare, dalla nota informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri del 04.12.2018, è emerso che alcuni parenti della ricorrente sono gravati da precedenti penali”.
Dunque, “la valorizzazione, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, dei rapporti di parentela tra la ricorrente e tali soggetti è sufficiente a giustificare il provvedimento impugnato“.
Per questi motivi il Tar della Calabria ha stabilito che il ricorso “non può essere accolto”. ac/AGIMEG